(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 20 novembre 2001,
n.  25  «Norme  in materia di programmazione, bilancio e contabilita'
della  Regione»,  la  giunta  regionale  e' autorizzata ad esercitare
provvisoriamente,  fino  a  quando  non  sia  approvato  per  legge e
comunque  non  oltre  il  31 marzo 2006, la gestione del bilancio per
l'anno  finanziario 2006, con le disposizioni e le modalita' previste
nelle  proposte  di  legge  finanziaria  e  di bilancio all'esame del
consiglio  regionale  secondo  gli stati di previsione e le eventuali
note di variazioni.
    2.  La  gestione  in  via  provvisoria del bilancio e' consentita
limitatamente  ad  un  dodicesimo  della  spesa  prevista  da ciascun
capitolo.
    3.  La  limitazione  di  cui al comma 2 non sussiste per le spese
obbligatorie  di  cui all'elenco 1 allegato al bilancio, per le spese
concernenti  la  gestione  del  personale e per le spese che per loro
natura  non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in
dodicesimi.