(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 10 febbraio 2006)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge,  ai sensi delle direttive comunitarie in
materia  recepite  nell'ordinamento  italiano dal decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/6l8/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come «decreto
legislativo»,  nonche' dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187
(Attuazione  della  direttiva  97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse  ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema
regionale  di  controllo in riferimento alle attivita' che comportano
l'uso  di  sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la
tutela  sanitaria  della popolazione e dei lavoratori in relazione ai
rischi connessi a tale impiego.