(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia
                      n. 6 del 3 febbraio 2006)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Fiumara d'arte
    1.    Per   la   promozione   e   valorizzazione   del   percorso
turistico-culturale  «Fiumara  d'arte», nonche' per la conservazione,
manutenzione   e   fruizione  delle  sue  opere  d'arte,  l'assessore
regionale  per  il  turismo,  le  comunicazioni  ed  i  trasporti  e'
autorizzato  ad  erogare  un  contributo  annuo  determinato ai sensi
dell'Art.  3,  comma 2,  lettera h),  della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10.
    2.   Il   contributo   e'   destinato   per   il   40  per  cento
all'associazione  «Fiumara  d'arte»  per iniziative promozionali e di
valorizzazione  del  percorso  e  per  il  restante  60  per cento e'
ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta d'Affermo,
Pettineo,  Reitano,  Tusa  e  Castel  di  Lucio per la conservazione,
manutenzione,  fruizione ed incremento del numero delle opere d'arte.
L'inserimento  di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale
«Fiumara  d'arte»  e'  stabilito  d'intesa  tra  il  comune  nel  cui
territorio  e'  prevista  l'esposizione  dell'opera  e l'associazione
«Fiumara d'arte».
    3.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata,
per  l'esercizio  finanziario  2006,  la spesa di 70 migliaia di euro
(UPB  12.2.1.3.1,  capitolo  473308), cui si provvede con parte delle
disponibilita'  dell'UPB  4.2.1.5.2,  capitolo 215704, accantonamento
1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.