(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 6 del 3 febbraio 2006) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Fiumara d'arte 1. Per la promozione e valorizzazione del percorso turistico-culturale «Fiumara d'arte», nonche' per la conservazione, manutenzione e fruizione delle sue opere d'arte, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e' autorizzato ad erogare un contributo annuo determinato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 2. Il contributo e' destinato per il 40 per cento all'associazione «Fiumara d'arte» per iniziative promozionali e di valorizzazione del percorso e per il restante 60 per cento e' ripartito in parti uguali tra i comuni di Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Tusa e Castel di Lucio per la conservazione, manutenzione, fruizione ed incremento del numero delle opere d'arte. L'inserimento di nuove opere d'arte nel percorso turistico-culturale «Fiumara d'arte» e' stabilito d'intesa tra il comune nel cui territorio e' prevista l'esposizione dell'opera e l'associazione «Fiumara d'arte». 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 70 migliaia di euro (UPB 12.2.1.3.1, capitolo 473308), cui si provvede con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.