(Pubblicata nel num. straord. al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 7 dicembre 2005)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Modificazioni dell'Art. 1-bis 1 della
                legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4,
           in materia di concessioni di grandi derivazioni
                        a scopo idroelettrico
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale 6 marzo
1998, n. 4, e' sostituito dal seguente:
    «1.   Questo   articolo disciplina   le   concessioni  di  grandi
derivazioni  di  acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto
previsto  dal  comma 16, secondo periodo, dell'Art. 1-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 235 del 1977. In relazione alle
procedure  d'infrazione  n.  1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla
commissione   europea   ai  sensi  dell'Art.  226  del  trattato  che
istituisce  la  comunita'  europea,  e al rispetto dei principi della
legislazione  statale,  compresi  quelli  dell'Art.  15  della  legge
18 aprile  2005,  n.  62  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee. legge
comunitaria  2004),  nonche'  dei  vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario,  ai  procedimenti  amministrativi  per l'assegnazione di
grandi  derivazioni  di  acque pubbliche a scopo idroelettrico non si
applicano  i  commi da  7  a  11,  e  il terzo, il quarto e il quinto
periodo del comma 12 dell'Art. 1-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 235 del 1977. Conseguentemente le concessioni di grandi
derivazioni  di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono rilasciate
prescindendo  dalle  preferenze  a favore del concessionario uscente,
degli  enti  di  cui  all'Art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 235 del 1977 e delle aziende degli enti locali previste
dai   commi citati.  Le  domande  di  rilascio  o  di  rinnovo  delle
concessioni  e  ogni  altra istanza attinente ad esse sono presentate
alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto
del  piano  generale  di utilizzazione delle acque pubbliche previsto
dall'Art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n.  381  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed opere
pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo
di  concessioni  di  grandi  derivazioni  di  acque pubbliche a scopo
idroelettrico  e'  previamente  accertato,  per  ciascuna di esse, se
sussista  un  prevalente  interesse  pubblico  a un diverso uso delle
acque,   in   tutto  o  in  parte  incompatibile  con  l'uso  a  fine
idroelettrico;  l'interesse  pubblico  prevalente  sussiste anche nel
caso  di  diretto  utilizzo  delle  acque  pubbliche,  anche  a scopo
idroelettrico,  da  parte  dell'ente  proprietario mediante strutture
alle  proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza
la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di
presa ovvero delle opere che determinano l'invaso».
    2. Dopo il comma 1 dell'Art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4
del 1998 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Le  domande  previste  dal  comma 6  dell'Art. 1-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  235  del  1977,  con
riferimento  alle  concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010,
sono  presentate  entro il 31 dicembre 2005. Per le altre concessioni
in atto che scadono dopo il 31 dicembre 2010 la domanda e' presentata
almeno cinque anni prima della data di scadenza della concessione. In
esito  alla  procedura  di  cui  al comma 1-quinquies, lettera b), le
concessioni   sono   rilasciate,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'ultimo  periodo  del comma 1 e dal comma 1-sexies, sulla base di
una  graduatoria  formulata  dalla  commissione  di cui al comma 5 di
questo  articolo, applicando i criteri di valutazione di cui all'Art.
9  del  regio decreto n. 1775 del 1933 e all'accordo definito in sede
di  Conferenza  unificata  il  5 settembre 2002 (Accordo tra Governo,
regioni,  province,  comuni  e  comunita' montane per l'esercizio dei
compiti  e  delle  funzioni  di  rispettiva  competenza in materia di
produzione di energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  19 settembre 2002, n. 220. Il comma 4 si
applica anche alla procedura prevista da questo comma.
    1-ter.   Le   domande  di  rinnovo  previste  dal  comma 12,  con
riferimento  alle  concessioni ivi contemplate, sono presentate entro
il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della
concessione  cui  fanno  riferimento nonche' l'impegno irrevocabile e
incondizionato  a  presentare  - pena la decadenza della domanda - la
documentazione   successivamente   richiesta   dal  responsabile  del
procedimento,  assegnando  un  congruo  tempo per provvedere, ai fini
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  e  dei  presupposti
prescritti.  Le  domande,  fermo restando quanto previsto dall'ultimo
periodo  del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo dopo
l'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo previsto dall'Art. 15
della,  legge  n.  62 del 2005, a condizione che tale decreto preveda
disposizioni  transitorie  in  materia  di proroga o di rinnovo senza
gara delle concessioni in atto.
    1-quater.   Entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno  la  Giunta
provinciale,  con  propria deliberazione, individua le concessioni in
scadenza  entro  il  quinto  anno  successivo;  sono  evidenziate  le
concessioni  che  a seguito del piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette
prima   della  loro  scadenza  alla  rideterminazione  della  potenza
nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta
rideterminazione  non  sono piu' da considerare concessioni di grandi
derivazioni  di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo
caso  la  procedura  per il rilascio o per il rinnovo della specifica
concessione  e'  estinta  senza  oneri  a carico dell'amministrazione
precedente.   Anche   in   relazione  ai  predetti  provvedimenti  di
rideterminazione  della  potenza  nominale media di concessione resta
fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.
    1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della
deliberazione prevista dal comma 1 quater, la provincia provvede alla
pubblicazione  sul  sito  internet  della  provincia e nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:
      a) l'elencazione,  distintamente  per ciascuna tipologia, delle
specifiche   concessioni  in  scadenza  nel  quinquennio  successivo,
evidenziando le domande presentate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter e
gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1-quater;
      b) il  termine  per  la presentazione delle domande concorrenti
con  quelle  presentate  ai  sensi  del  comma 6  dell'Art. 1-bis del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 235 del 1977; entro il
termine  previsto  per  la presentazione delle domande concorrenti e'
comunque   consentita   l'integrazione   o   la   sostituzione  della
documentazione  e dei programmi gia' presentati ai sensi del medesimo
comma 6;
      c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare
sul   sito  internet  della  provincia  e  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea, relativamente alle concessioni diverse da quelle
contemplate dalla lettera b) di questo comma.
    1-sexies. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del
comma 1,  le  procedure di cui al comma 1 quinquies, lettere b) e c),
sono  sospese  in presenza di domande di rinnovo della concessione in
favore  del  concessionario  uscente  ai  sensi dei commi 1 ter e 12.
L'avviso.  di cui al comma 1 quinquies prevede espressamente che, nel
caso  di  accoglimento  della domanda di rinnovo ai sensi dei commi 1
ter  e  12,  le  procedure  concorrenziali  o  di  gara relative alle
concessioni   interessate   si   estinguono   senza  oneri  a  carico
dell'amministrazione procedente.
    1-septies.  Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1-sexies e dal
comma 4,  tutti  i  procedimenti  amministrativi  previsti  da questo
articolo sono,  o  rimangono - in relazione alla sospensione disposta
dall'Art.  23  (Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di grandi
derivazioni  di  acque  pubbliche  a scopo idroelettrico) della legge
provinciale  12 maggio 2004, n. 4 -, sospesi fino alla data stabilita
con   deliberazione   della  giunta  provinciale  in  relazione  alle
procedure   d'infrazione   citate   al   comma 1   o  al  contenzioso
costituzionale  relativo alla disciplina in materia di concessioni di
grandi  derivazioni  di  acque  pubbliche a scopo idroelettrico; tale
deliberazione e' pubblicata sul sito internet della provincia e nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
    3.  Al comma 2 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del
1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la  alinea  e' sostituito dal seguente: «Il bando di gara di
cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito
dall'ultimo periodo del comma 1:»;
      b) la lettera l) e' abrogata;
      c) nella  lettera m)  le  parole:  «e delle offerte di cui alla
lettera l)» sono soppresse.
    4. Nel comma 3 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del
1998  le  parole:  «Il  provvedimento  e  il  bando di cui al comma 2
possono»  sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di cui al comma 2
puo».
    5.  L'ultimo  periodo  del  comma 4 dell'Art. 1-bis 1 della legge
provinciale n. 4 del 1998 e' sostituito dal seguente: «L'inosservanza
dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione
del  concessionario  uscente  dal  procedimento per il rilascio della
concessione.»
    6. Nel comma 5 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del
1998 dopo le parole:
    «Per  l'espletamento  della gara di cui al comma 2» sono inserite
le   seguenti:   «o   della  procedura  concorrenziale  prevista  dai
commi 1-bis e 1-quinquies, lettera b),».
    7.  Il comma 6 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del
1998 e' sostituito dal seguente:
    «6. La giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla
gara  di cui al comma 1-quinquies, lettera c), nonche' la graduatoria
risultante  dalla procedura concorrenziale prevista dai commi 1-bis e
1-quinquies,  lettera b). Dell'esito delle predette procedure e' data
notizia  mediante  pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
della provincia e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»
    8. Il comma 12 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del
1998 e' sostituito dal seguente:
    «12.  In  sede di prima applicazione di questo articolo la giunta
provinciale,  sulla  base delle istanze presentate dagli interessati,
puo'  disporre  il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di
acque pubbliche a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in
vigore di questo articolo, secondo quanto prescritto dai commi 1-ter,
1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 13.»
    9.  Nella  lettera d)  del comma 13 dell'Art. 1-bis 1 della legge
provinciale  n.  4 del 1998 le parole: «; a tale societa', per quanto
compatibili,  si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10»
sono soppresse.
    10.  Nel  comma 15 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4
del  1998  le  parole: «di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «di cui ai commi 12 e 13 di questo
articolo».
    11.  I commi 14 e 16 dell'Art. 1-bis 1 della legge provinciale n.
4 del 1998 sono abrogati.