(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Toscana n. 7 del 6 marzo 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Integrazione  dell'Art.  14-bis,  comma 2,  della  legge regionale n.
                               26/2000
    1. All'Art. 14-bis, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000,
n.  26,  inserito dall'Art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2006.
n. 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Il componente del gruppo puo'
richiedere,  in  luogo di una unita' di personale, due unita' a tempo
parziale   in   uguale   misura   senza   aggravio   di   costi   per
l'amministrazione».