(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 6 marzo 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione dell'Art. 14-bis, comma 2, della legge regionale n. 26/2000 1. All'Art. 14-bis, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, inserito dall'Art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2006. n. 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Il componente del gruppo puo' richiedere, in luogo di una unita' di personale, due unita' a tempo parziale in uguale misura senza aggravio di costi per l'amministrazione».