(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giuglia n. 13 del 29 marzo 2006) IL PRESIDENTE Viste le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), ed in particolare quelle di cui all'Art. 3, che affidano alla Regione il compito di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi mediante la concessione di contributi annui costanti e di contributi in conto capitale; Vista altresi' la disposizione di cui al comma 95 dell'Art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), che aumenta l'entita' dei suddetti contributi annui costanti, se destinati ai comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti; Attesa la necessita' di definire piu' puntualmente, in via regolamentare, le modalita' procedurali nonche' i criteri e gli indirizzi attuativi per la gestione dei summenzionati interventi; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'Art. 30; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 193; Visto il decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace n. 419/Cult. del 7 marzo 2006 con il quale si e' provveduto, in conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 7, comma 34, della legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004), alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'Art. 12 del testo regolamentare di cui alla citata deliberazione giuntale; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2006 ILLY Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti per il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi dall'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. Possono accedere ai contributi previsti dalla legge comuni, singoli o associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalita' giuridica, regolarmente costituiti, e soggetti privati convenzionati con i comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura. Art. 3. Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'Art. 1 gli interventi aventi ad oggetto: a) costruzione di nuovi impianti; b) completamento, ampliamento e miglioramento di impianti esistenti, comprese le opere accessorie; c) recupero, adeguamento, miglioramento e acquisizione in proprieta' di impianti in disuso. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «completamento» la realizzazione di opere atte a dotare un impianto sportivo di spazi o di servizi accessori mancanti o non sufficienti, necessari alla piena funzionalita' dell'impianto, ivi compresi la messa a norma e l'abbattimento di barriere architettoniche; b) per «ampliamento» la realizzazione di opere destinate ad aumentare in modo significativo la possibilita' di fruizione dell'impianto; c) per «miglioramento» la realizzazione di opere che comportino l'ottimizzazione funzionale dell'utilizzo dell'impianto; d) per «recupero» la realizzazione di opere volte a consentire il riutilizzo ovvero la riattivazione di impianti in disuso; e) per «adeguamento» la realizzazione di interventi volti a rendere l'impianto conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e sportiva. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque assicurare la realizzazione delle opere nella loro interezza o di parti autonomamente funzionali delle stesse. Art. 4. Tipologia di contributi 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere i seguenti tipi di contributo: a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni in misura del 7 per cento del capitale mutuato, e comunque entro il limite dell'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di riparto; b) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni in misura del 9 per cento del capitale mutuato, e comunque entro il limite dell'importo della spesa ritenuta ammissibile in sede di riparto, a sostegno degli interventi destinati ai comuni la cui popolazione e' inferiore ai 1.500 abitanti; c) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Per l'individuazione dei comuni di cui al comma 1, lettera b) si fa riferimento alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo. Art. 5. Oggetto delle domande e modalita' e termini di presentazione 1. Le domande di contributo, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato A, sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - servizio attivita' ricreative, sportive e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di archiviazione. 2. Le domande sono corredate degli atti legittimanti il legale rappresentante dell'ente richiedente, della relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza e del preventivo di spesa, come indicato nel modello di cui al comma 1. 3. Per ciascun esercizio finanziario ciascun richiedente puo' accedere al contributo per un unico intervento. Art. 6. Criteri di selezione e programmazione degli interventi 1. Le domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) interventi che attengono a discipline sportive carenti di impianti; b) interventi che hanno ad oggetto impianti scolastici; c) interventi che attengono ad impianti in localita' carenti; d) interventi che attengono ad impianti polifunzionali; e) interventi che hanno ad oggetto opere di messa a norma; f) interventi che hanno ad oggetto la prosecuzione ed il completamento della realizzazione dei progetti di impiantistica sportiva di rilevante impegno finanziario per gli enti locali; g) interventi che attengono alla struttura principale, avente funzione di servizio allo svolgimento delle attivita' sportive, e non alle sole opere accessorie; h) interventi che hanno ad oggetto la realizzazione di lotti funzionali successivi a quelli gia' completati; i) interventi che hanno ad oggetto, in localita' carenti di strutture sportive, il recupero funzionale ovvero la riattivazione di impianti in disuso, o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto polifunzionali; l) interventi che hanno ad oggetto la trasformazione per uso polivalente di impianti esistenti. 2. Alla ripartizione dei fondi stanziati per le finalita' della legge, si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, nonche' degli indirizzi di priorita' fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per lo sport di cui all'Art. 2 della legge. Art. 7. Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 6 della legge e di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti assegnatari presentano un piano finanziario di copertura dell'intera spesa, specificando, nel caso di contributi annui costanti, l'entita' del mutuo da stipularsi. 3. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario previa presentazione al servizio del contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, da stipularsi con l'istituto di credito prescelto secondo le condizioni di cui all'Art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) e successive modifiche e integrazioni. Art. 8. Variante e trasferimento 1. La realizzazione dell'intervento deve essere conforme alla proposta progettuale ammessa al contributo. 2. Ogni variante che alteri sostanzialmente l'oggetto e le finalita' dell'intervento per il quale il contributo e' stato assegnato comporta la revoca del contributo stesso. 3. Non e' ammesso il trasferimento del contributo gia' concesso a favore di soggetto diverso dal beneficiario originariamente individuato. Art. 9. Uso degli impianti 1. Il regolamento previsto all'Art. 9, comma 2 della legge viene adottato anche nel caso in cui l'impianto venga affidato in gestione a terzi. Detto regolamento deve garantire l'accesso agli impianti alle associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonche' ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza, sulla base di criteri obiettivi, imparziali ed omogenei per tipologia di utenza, e determinare l'importo delle relative tariffe, se previste. Art. 10. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche ed integrazioni del modello di cui all'allegato A, previsto per la redazione delle domande dall'Art. 3, comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 11. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni. Art. 12. Disposizioni transitorie 1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'Art. 5, comma 1, ancorche' non redatte in conformita' al modello ivi previsto, purche' integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio. 2. Per l'anno 2006 non trova applicazione quanto disposto dall'Art. 5, comma 3. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis)