(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giuglia n. 13 del 29 marzo 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Viste  le  disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8
(testo  unico  in materia di sport e tempo libero), ed in particolare
quelle  di  cui  all'Art.  3, che affidano alla Regione il compito di
promuovere  e  sostenere  il  potenziamento e la qualificazione degli
impianti   sportivi  mediante  la  concessione  di  contributi  annui
costanti e di contributi in conto capitale;
    Vista  altresi'  la  disposizione  di cui al comma 95 dell'Art. 7
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006),
che  aumenta  l'entita'  dei  suddetti  contributi annui costanti, se
destinati ai comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti;
    Attesa  la  necessita'  di  definire  piu'  puntualmente,  in via
regolamentare,  le  modalita'  procedurali  nonche'  i  criteri e gli
indirizzi attuativi per la gestione dei summenzionati interventi;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 2006,
n. 193;
    Visto  il  decreto  del  direttore  centrale istruzione, cultura,
sport  e  pace  n.  419/Cult.  del  7 marzo  2006  con il quale si e'
provveduto,  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui all'Art. 7,
comma 34,  della  legge regionale n. 1/2004 (legge finanziaria 2004),
alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nell'Art. 12 del
testo regolamentare di cui alla citata deliberazione giuntale;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per la concessione di contributi
finalizzati  al  potenziamento  e  alla qualificazione degli impianti
sportivi»,  nel  testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2006
                                ILLY

Regolamento   per   la   concessione  di  contributi  finalizzati  al
   potenziamento  e  alla  qualificazione  degli impianti sportivi ai
   sensi dell'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento  definisce,  ai sensi dell'Art. 30,
comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso)  i  criteri e le modalita' per la concessione dei contributi
previsti  per  il  potenziamento  e  la qualificazione degli impianti
sportivi dall'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (testo
unico  in  materia  di  sport  e tempo libero), di seguito denominata
legge.
                               Art. 2.
                        B e n e f i c i a r i

    1.  Possono  accedere  ai contributi previsti dalla legge comuni,
singoli  o  associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive,
gruppi   sportivi  aziendali,  anche  senza  personalita'  giuridica,
regolarmente  costituiti,  e  soggetti  privati  convenzionati  con i
comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura.
                               Art. 3.
                       Interventi ammissibili

    1.   Sono  ammissibili  ai  contributi  di  cui  all'Art.  1  gli
interventi aventi ad oggetto:
      a) costruzione di nuovi impianti;
      b) completamento,   ampliamento  e  miglioramento  di  impianti
esistenti, comprese le opere accessorie;
      c) recupero,   adeguamento,  miglioramento  e  acquisizione  in
proprieta' di impianti in disuso.
    2. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per  «completamento» la realizzazione di opere atte a dotare
un  impianto  sportivo di spazi o di servizi accessori mancanti o non
sufficienti,  necessari  alla  piena funzionalita' dell'impianto, ivi
compresi   la   messa   a   norma   e   l'abbattimento   di  barriere
architettoniche;
      b) per  «ampliamento»  la  realizzazione  di opere destinate ad
aumentare   in   modo  significativo  la  possibilita'  di  fruizione
dell'impianto;
      c) per «miglioramento» la realizzazione di opere che comportino
l'ottimizzazione funzionale dell'utilizzo dell'impianto;
      d) per  «recupero» la realizzazione di opere volte a consentire
il riutilizzo ovvero la riattivazione di impianti in disuso;
      e) per  «adeguamento»  la  realizzazione  di interventi volti a
rendere  l'impianto  conforme  alla  normativa  vigente in materia di
sicurezza e sportiva.
    3. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque assicurare la
realizzazione   delle   opere   nella   loro  interezza  o  di  parti
autonomamente funzionali delle stesse.
                               Art. 4.
                       Tipologia di contributi

    1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere i
seguenti tipi di contributo:
      a) contributi  annui  costanti  per  la durata massima di dieci
anni in misura del 7 per cento del capitale mutuato, e comunque entro
il  limite  dell'importo  della spesa ritenuta ammissibile in sede di
riparto;
      b) contributi  annui  costanti  per  la durata massima di dieci
anni in misura del 9 per cento del capitale mutuato, e comunque entro
il  limite  dell'importo  della spesa ritenuta ammissibile in sede di
riparto,  a  sostegno  degli  interventi  destinati  ai comuni la cui
popolazione e' inferiore ai 1.500 abitanti;
      c) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80
per cento della spesa ritenuta ammissibile.
    2.  Per l'individuazione dei comuni di cui al comma 1, lettera b)
si   fa   riferimento   alla   popolazione  residente,  calcolata  al
31 dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di presentazione della
domanda di contributo.
                               Art. 5.
    Oggetto delle domande e modalita' e termini di presentazione

    1. Le domande di contributo, redatte in conformita' al modello di
cui   all'allegato   A,   sono  presentate  alla  direzione  centrale
istruzione,  cultura,  sport  e pace - servizio attivita' ricreative,
sportive e politiche giovanili, di seguito denominato servizio, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a pena di archiviazione.
    2.  Le  domande  sono corredate degli atti legittimanti il legale
rappresentante  dell'ente  richiedente,  della relazione illustrativa
dell'opera  e delle sue caratteristiche tecniche da cui risulti l'uso
della  medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza e
del preventivo di spesa, come indicato nel modello di cui al comma 1.
    3.  Per  ciascun  esercizio  finanziario ciascun richiedente puo'
accedere al contributo per un unico intervento.
                               Art. 6.
       Criteri di selezione e programmazione degli interventi

    1.  Le  domande ammissibili a contributo sono valutate sulla base
dei seguenti criteri:
      a) interventi  che  attengono  a discipline sportive carenti di
impianti;
      b) interventi che hanno ad oggetto impianti scolastici;
      c) interventi che attengono ad impianti in localita' carenti;
      d) interventi che attengono ad impianti polifunzionali;
      e) interventi che hanno ad oggetto opere di messa a norma;
      f) interventi  che  hanno  ad  oggetto  la  prosecuzione  ed il
completamento  della  realizzazione  dei  progetti  di  impiantistica
sportiva di rilevante impegno finanziario per gli enti locali;
      g) interventi  che  attengono alla struttura principale, avente
funzione di servizio allo svolgimento delle attivita' sportive, e non
alle sole opere accessorie;
      h) interventi  che  hanno  ad oggetto la realizzazione di lotti
funzionali successivi a quelli gia' completati;
      i) interventi  che  hanno  ad  oggetto, in localita' carenti di
strutture sportive, il recupero funzionale ovvero la riattivazione di
impianti in disuso, o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto
polifunzionali;
      l) interventi  che  hanno  ad oggetto la trasformazione per uso
polivalente di impianti esistenti.
    2.  Alla  ripartizione dei fondi stanziati per le finalita' della
legge,  si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 1, nonche'
degli  indirizzi di priorita' fissati dalla giunta regionale, sentita
la commissione regionale per lo sport di cui all'Art. 2 della legge.
                               Art. 7.
      Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi

    1.   Per   la   concessione,  erogazione  e  rendicontazione  dei
contributi si applicano le disposizioni di cui all'Art. 6 della legge
e  di  cui  al  capo  XI  della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
    2.   Ai   fini  della  concessione  del  contributo,  i  soggetti
assegnatari  presentano un piano finanziario di copertura dell'intera
spesa, specificando, nel caso di contributi annui costanti, l'entita'
del mutuo da stipularsi.
    3.  I  contributi  annui  costanti  sono  erogati al beneficiario
previa  presentazione  al  servizio del contratto di mutuo e relativo
piano  di  ammortamento,  da  stipularsi  con  l'istituto  di credito
prescelto  secondo  le  condizioni di cui all'Art. 7, comma 82, della
legge  regionale  2 febbraio  2005,  n.  1 (legge finanziaria 2005) e
successive modifiche e integrazioni.
                               Art. 8.
                      Variante e trasferimento

    1.  La  realizzazione  dell'intervento  deve essere conforme alla
proposta progettuale ammessa al contributo.
    2.  Ogni  variante  che  alteri  sostanzialmente  l'oggetto  e le
finalita'  dell'intervento  per  il  quale  il  contributo  e'  stato
assegnato comporta la revoca del contributo stesso.
    3. Non e' ammesso il trasferimento del contributo gia' concesso a
favore   di   soggetto   diverso   dal  beneficiario  originariamente
individuato.
                               Art. 9.
                         Uso degli impianti

    1.  Il regolamento previsto all'Art. 9, comma 2 della legge viene
adottato  anche nel caso in cui l'impianto venga affidato in gestione
a  terzi.  Detto  regolamento  deve garantire l'accesso agli impianti
alle associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonche' ai gruppi
scolastici  e  aziendali  operanti  nell'ambito  del bacino d'utenza,
sulla base di criteri obiettivi, imparziali ed omogenei per tipologia
di   utenza,  e determinare  l'importo  delle  relative  tariffe,  se
previste.
                              Art. 10.
                     Modifiche della modulistica

    1.  Eventuali  modifiche  ed  integrazioni  del  modello  di  cui
all'allegato  A, previsto per la redazione delle domande dall'Art. 3,
comma 1, sono disposte con decreto del direttore centrale istruzione,
cultura,  sport  e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                              Art. 11.
                       Disposizione di rinvio

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si  applicano  le  norme della legge regionale n. 7/2000 e successive
modifiche e integrazioni.
                              Art. 12.
                      Disposizioni transitorie

    1.  In  via  di  prima  applicazione  sono fatte salve le domande
presentate entro il termine di cui all'Art. 5, comma 1, ancorche' non
redatte  in  conformita'  al modello ivi previsto, purche' integrate,
ove  necessario,  dalla documentazione indicata all'articolo medesimo
entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio.
    2.  Per  l'anno  2006  non  trova  applicazione  quanto  disposto
dall'Art. 5, comma 3.
                              Art. 13.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    (Omissis)