(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 76 del 6 giugno 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 1. Alla fine del comma 3 dell'Art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e' inserito il seguente capoverso: «L'assegnazione alle strutture speciali della giunta regionale o dell'assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'assemblea legislativa o della giunta avviene previa verifica di compatibilita' organizzativa.». 2. Il comma 11 dell'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e sostituito dal seguente: «11. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori di ruolo assegnati alle strutture speciali e' mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'uno o dell'altro organico.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 giugno 2006 ERRANI (Omissis)