(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del
                           23 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Principi generali e finalita'

    1.   La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  dell'attivita'
commerciale  nel  territorio della Sardegna in armonia con i principi
comunitari e costituzionali.
    2.  Ai  fini  della  presente  legge  il  commercio comprende: il
commercio  all'ingrosso,  il commercio al dettaglio su aree private e
su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande.
    3. La presente legge persegue le seguenti finalita':
      a) la  trasparenza  del  mercato,  la  concorrenza, la liberta'
d'impresa e la libera circolazione delle merci;
      b) la tutela del consumatore;
      c) il  pluralismo  e  l'equilibrio  tra  le  diverse  tipologie
distributive  e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo
al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese,
delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
      d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle  aree  urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle
funzioni  del  commercio per la valorizzazione della qualita' sociale
delle citta' e dei territori;
      e) favorire  l'associazionismo  tra  le  micro, piccole e medie
imprese;
      f) favorire   la   crescita   di   attivita'   commerciali,  in
particolare   di   piccole   e  medie  dimensioni,  che  integrino  e
valorizzino  la  qualita'  delle citta', dei piccoli comuni e la loro
rivitalizzazione,  la  riqualificazione e il riuso di aree urbane, la
loro  attrattivita',  vivibilita'  e  sicurezza,  nonche'  evitare lo
spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata;
      g) favorire  la  nascita di centri commerciali naturali, intesi
come  insieme  di attivita' commerciali, artigianali e di servizi, di
cui   all'Art.  36,  che  svolgono  attivita'  integrate  secondo  un
indirizzo  comune  e  sono individuati giuridicamente nelle forme del
consorzio  o  dell'associazione;  possono aderire alla formazione dei
centri  commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e
le  associazioni  di  categoria; il centro commerciale naturale ha la
finalita'  di  valorizzare  e  riqualificare  il commercio nelle aree
urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico,
con  particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri
storici;
      h) per  l'emanazione  degli atti attuativi della presente legge
la   previa  consultazione  delle  parti  sociali:  associazioni  dei
consumatori,  delle  imprese,  delle  amministrazioni  locali e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori;
      i) la  valorizzazione  del  lavoro  in  tutte le sue forme e lo
sviluppo  qualificato delle attivita' imprenditoriali con particolare
riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori;
      l) la  promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo
di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni
di  categoria,  le  organizzazioni  sindacali  e  le associazioni dei
consumatori.
    4.  La  Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta
politiche  attive  a  favore  del  commercio, con utilizzo di risorse
proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso
l'azione  dei consorzi fidi e di garanzia, nonche' di fondi statali e
comunitari.   Gli  interventi  concorrono  al  mantenimento  ed  allo
sviluppo  della  rete  commerciale  con  particolare  attenzione alle
piccole  e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali
e  di  montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti
finalizzati a:
      a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici
e  nei  quartieri  del  centro  urbano  caratterizzati da fenomeni di
desertificazione commerciale;
      b) fornire   servizi   di  supporto  all'attivita'  commerciale
funzionali  alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione
degli esercizi;
      e) migliorare la capacita' di attrazione delle aree interessate
e la loro accessibilita';
      d) armonizzare  le  attivita'  commerciali  con la fornitura di
servizi pubblici di ogni genere;
      e) realizzare  un  qualificato livello di animazione economica,
sociale e culturale.