(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali e finalita' 1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita' commerciale nel territorio della Sardegna in armonia con i principi comunitari e costituzionali. 2. Ai fini della presente legge il commercio comprende: il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande. 3. La presente legge persegue le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' d'impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore; c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate; d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane con particolare attenzione alle funzioni del commercio per la valorizzazione della qualita' sociale delle citta' e dei territori; e) favorire l'associazionismo tra le micro, piccole e medie imprese; f) favorire la crescita di attivita' commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni, che integrino e valorizzino la qualita' delle citta', dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattivita', vivibilita' e sicurezza, nonche' evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un'offerta adeguata; g) favorire la nascita di centri commerciali naturali, intesi come insieme di attivita' commerciali, artigianali e di servizi, di cui all'Art. 36, che svolgono attivita' integrate secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione; possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalita' di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici; h) per l'emanazione degli atti attuativi della presente legge la previa consultazione delle parti sociali: associazioni dei consumatori, delle imprese, delle amministrazioni locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; i) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme e lo sviluppo qualificato delle attivita' imprenditoriali con particolare riguardo all'aggiornamento professionale degli operatori; l) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori. 4. La Regione, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, adotta politiche attive a favore del commercio, con utilizzo di risorse proprie da definirsi con successiva legge regionale, anche attraverso l'azione dei consorzi fidi e di garanzia, nonche' di fondi statali e comunitari. Gli interventi concorrono al mantenimento ed allo sviluppo della rete commerciale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici, con il finanziamento di progetti finalizzati a: a) creare una rete distributiva tradizionale nei centri storici e nei quartieri del centro urbano caratterizzati da fenomeni di desertificazione commerciale; b) fornire servizi di supporto all'attivita' commerciale funzionali alle esigenze conseguenti alla particolare localizzazione degli esercizi; e) migliorare la capacita' di attrazione delle aree interessate e la loro accessibilita'; d) armonizzare le attivita' commerciali con la fornitura di servizi pubblici di ogni genere; e) realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale.