(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       110 del 28 luglio 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

    1.  La presente legge disciplina le funzioni amministrative della
Regione  e  degli  enti  locali  in  materia  di autorizzazione dello
svolgimento delle attivita' cinematografiche.
    2. Al fine di promuovere una piu' adeguata presenza, una migliore
distribuzione,  la  qualificazione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
cinematografiche  sul  territorio,  la Regione si attiene ai seguenti
principi generali:
      a) centralita' dello spettatore, affinche' possa contare su una
rete  di  sale  e  arene  efficiente,  diversificata,  capillare  sul
territorio e tecnologicamente avanzata;
      b) pluralismo   ed  equilibrio  tra  le  diverse  tipologie  di
strutture e attivita' cinematografiche;
      c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico
per la qualita' sociale delle citta' e del territorio.
    3.  La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di
sale    e    arene    cinematografiche,    favorendo    la   crescita
dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro
e la formazione professionale degli operatori.
    4.  Nel  definire  la  programmazione  per  l'insediamento  delle
attivita'  cinematografiche  e  audiovisive,  la  Regione promuove la
concertazione  con  gli  enti locali e il confronto con gli organismi
associativi del settore.