(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27
                         del 10 agosto 2006)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto;
    Vista  la  legge  regionale  3 gennaio  2005,  n. 1 (Norme per il
governo  del  territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che
istituiscono  il  garante  della  comunicazione,  ne  stabiliscono le
funzioni   e   rinviano   ad   apposito   regolamento  la  disciplina
dell'esercizio ditali funzioni;
    Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale n. 8 del
5 giugno  2006  adottata  previa acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  e  delle competenti strutture di cui
all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
    Acquisito  il  parere  favorevole con osservazioni espresso dalla
sesta commissione consiliare «Territorio e ambiente» nella seduta del
12 luglio 2006;
    Ritenuto  di  accogliere  parzialmente  le osservazioni formulate
dalla sesta commissione consiliare;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 555 del 31
luglio   2006   che   approva  il  regolamento  di  attuazione  degli
articoli 19  e  20  della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per  il  governo  del  territorio).  Istituzione  del  garante  della
comunicazione e disciplina delle funzioni;
                                Emana
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della
legge  regionale  3 gennaio  2005,  n.  1,  (Norme per il governo del
territorio),  di  seguito  denominata  «legge regionale», il presente
regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina
le funzioni.