(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che istituiscono il garante della comunicazione, ne stabiliscono le funzioni e rinviano ad apposito regolamento la disciplina dell'esercizio ditali funzioni; Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 8 del 5 giugno 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, e delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla sesta commissione consiliare «Territorio e ambiente» nella seduta del 12 luglio 2006; Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla sesta commissione consiliare; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 555 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni; Emana Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata «legge regionale», il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.