(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Abruzzo n. 43 del 9 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  presente  legge  fissa  i  principi  ed  i criteri per la
determinazione  degli  orari di apertura e chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi degli Art. 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
      riforma  della  disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
    A tal fine essa stabilisce:
      a) l'individuazione  dei comuni a prevalente economia turistica
e le citta' d'arte;
      b) i  periodi  per  i  quali  gli  esercenti  possono  derogare
all'obbligo   di   chiusura   domenicale,   festivo   e   di   riposo
infrasettimanale  di  cui all'Art. 11 comma 4 del decreto legislativo
n. 114/1998;
      c) le  modalita' di individuazione degli esercizi specializzati
in  maniera  prevalente  di  cui  all'Art.  13,  comma 1, del decreto
legislativo n. 114/98.