(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 9 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge fissa i principi ed i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi degli Art. 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tal fine essa stabilisce: a) l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e le citta' d'arte; b) i periodi per i quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale, festivo e di riposo infrasettimanale di cui all'Art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998; c) le modalita' di individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente di cui all'Art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/98.