(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 23/2001
    1.  Dopo il comma 10-bis dell'Art. 5 (Finanziamento di interventi
nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge
regionale 12 settembre 2001, n. 23, e' inserito il seguente:
    «10-ter.  Per  le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i
contributi  concessi  a  istituzioni  e  associazioni della minoranza
slovena  ai  sensi  dell'Art.  25,  comma  2, lettera b), della legge
regionale  31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima
del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.».
    2.  Gli  oneri  derivanti  dal  disposto di cui all'Art. 5, comma
10-ter,  della legge regionale n. 23/2001, come inserito dal comma 1,
fanno  carico  all'unita'  previsionale  di base 8.4.330.2.1920 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo
1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.