(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66 del 22 novembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende: a) salvaguardare la salute dei cittadini; b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione; c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico; d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.