(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
                         dal 4 gennaio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
            Principi, finalita' e ambito di applicazione
    1.  La  Regione  Piemonte  riconosce negli ecosistemi acquatici e
nella  fauna  acquatica  una  componente  essenziale  del  patrimonio
naturale   regionale  e  della  gestione  delle  risorse  idriche  in
generale.
    2.  La  Regione,  in  conformita'  con  la normativa comunitaria,
statale  e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la
fauna  acquatica  presente  nelle  acque  del  territorio  regionale,
promuove  e  disciplina  l'esercizio  dell'attivita' alieutica, attua
interventi  di  conservazione  ambientale,  promuove  la ricerca e la
sperimentazione scientifica.
    3.  La  Regione,  con la collaborazione degli enti locali, per le
finalita' di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:
      a) garantire  la salvaguardia degli, ambienti acquatici e della
fauna  acquatica  autoctona  nel rispetto dell'equilibrio biologico e
della conservazione della biodiversita';
      b) provvedere  alla  tutela  e,  ove  necessario, al ripristino
degli ecosistemi acquatici;
      c) gestire  e  promuovere un esercizio dell'attivita' alieutica
compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;
      d) coinvolgere  e  responsabilizzare per una corretta fruizione
degli  ambienti  acquatici  il maggior  numero di cittadini, in forma
singola o associata;
      e) attuare  le  disposizioni  comunitarie  e nazionali relative
alla  conservazione  degli  habitat acquatici naturali e seminaturali
come  previsto  dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992,   relativa   alla   conservazione   degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
      f) promuovere   e  coordinare  attivita'  di  valorizzazione  e
incremento della fauna ittica autoctona regionale;
      g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica,
dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;
      h) promuovere  la  ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione
di  nuove  conoscenze  territoriali  nei  settori dell'ecologia degli
ecosistemi  acquatici,  dell'idrobiologia,  della  biologia  e  della
gestione della fauna acquatica;
      i) promuovere   lo   sviluppo   di  specifiche  iniziative  con
finalita'  legate ad attivita' di tutela ambientale, di divulgazione,
di  didattica,  di  fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli
ecosistemi acquatici e l'attivita' alieutica.
    4.  Lesercizio  della  pesca  consentito  in  tutte  le acque del
territorio  regionale,  nei  limiti e nel rispetto di quanto previsto
dalla  normativa  comunitaria,  statale e regionale in materia, fatto
salvo  quanto  disposto  per  la  pesca  nelle  acque comuni del lago
Maggiore  dell'Italia  e  della  Svizzera,  disciplinata  da apposita
convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.
    5.  Sono  soggette  alla disciplina della presente legge tutte le
acque superficiali del territorio regionale.