(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dal 4 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi, finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale. 2. La Regione, in conformita' con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attivita' alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica. 3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi: a) garantire la salvaguardia degli, ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversita'; b) provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici; c) gestire e promuovere un esercizio dell'attivita' alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale; d) coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata; e) attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; f) promuovere e coordinare attivita' di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale; g) sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela; h) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica; i) promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalita' legate ad attivita' di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attivita' alieutica. 4. Lesercizio della pesca consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici. 5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.