(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e principi generali 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalita': a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'offerta; b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la liberta' d'impresa; c) l'incremento della qualita' del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete; d) lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonche' della qualita' del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore; e) la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale; f) la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte; g) la maggiore accessibilita' del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attivita' di somministrazione in riferimento ad una piu' elevata qualita' sociale dello stesso; h) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane; i) una maggiore flessibilita' nella regolazione del comparto; l) la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attivita'. 2. La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principo di sussidiarieta' nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.