(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1
                         del 4 gennaio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Finalita' e principi generali
    1.  La  presente  legge,  in  attuazione degli articoli 117 e 118
della  Costituzione  e  nel  rispetto  della  normativa comunitaria e
statale,  stabilisce  i  principi e le norme generali per l'esercizio
dell'attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue
le seguenti finalita':
      a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la
corretta  informazione  e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti,
nonche' il miglioramento della qualita' dell'offerta;
      b) la  trasparenza  del  mercato,  la concorrenza e la liberta'
d'impresa;
      c) l'incremento   della   qualita'  del  mercato,  al  fine  di
realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
      d) lo  sviluppo  e  l'innovazione  della rete degli esercizi di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  per favorire la crescita
dell'imprenditoria,   nonche'  della  qualita'  del  lavoro  e  della
formazione   professionale  degli  operatori  e  dei  dipendenti  del
settore;
      e) la   salvaguardia  delle  aree  di  interesse  archeologico,
storico, architettonico, artistico e ambientale;
      f) la    valorizzazione   e   la   promozione   della   cultura
enogastronomica,  con  particolare  riguardo  alle produzioni tipiche
della Regione Piemonte;
      g) la maggiore  accessibilita' del servizio sul territorio e la
valorizzazione  delle attivita' di somministrazione in riferimento ad
una piu' elevata qualita' sociale dello stesso;
      h) la   salvaguardia  e  la  riqualificazione  della  rete  dei
pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e
montane;
      i) una maggiore flessibilita' nella regolazione del comparto;
      l) la   semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  per
l'accesso e l'esercizio dell'attivita'.
    2.  La  Regione  Piemonte  garantisce il rispetto del principo di
sussidiarieta'  nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la
partecipazione   delle   componenti   socio-economiche   ai  processi
decisionali.