(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Disposizioni varie
    1.   Nello  stato  di  previsione  dell'entrata  per  l'esercizio
finanziario   2006   e   pluriennale  2006-2008  sono  introdotte  le
variazioni di cui all'allegata tabella «A» - Entrata.
    2.   Nello  stato  di  previsione  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario   2006   e   pluriennale  2006-2008  sono  introdotte  le
variazioni di cui all'allegata tabella «B» - Uscita.
    3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario   2006   si  intendono  aggiornati  in  conformita'  alle
variazioni  ed  ai riferimenti recati dalla presente legge e relative
tabelle annesse.
    4.  L'autorizzazione  contenuta  nell'Art. 4, comma 1, lettera e)
della  legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo all'approvazione
degli  elenchi  allegati  allo  stato  di  previsione  della spesa e'
aumentata dell'importo di Euro 58.704.245,48 mentre e' autorizzata la
contrazione  di  un  mutuo  di Euro 2.049.704.899,47 finalizzato alla
copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli
esercizi pregressi.
    5.  Attesa la disposizione contenuta nell'Art. 45, comma 7, della
legge  regionale  20  novembre  2001,  n.  25  (Norme  in  materia di
programmazione,  bilancio  e  contabilita'  della  Regione), e' fatta
salva la facolta' con la legge regionale di approvazione del bilancio
2007  o  con  il  relativo  assestamento  di  bilancio  di  rinnovare
l'autorizzazione  alla  contrazione  di  uno  o  piu'  mutui  per  il
finanziamento  delle  somme  inutilizzate  iscritte  nell'elenco n. 5
allegato  alla  legge  regionale  n.  5/2006,  come  modificato dalla
presente legge.
    6.   Improrogabilmente  entro  il  31  marzo  2007  le  direzioni
regionali  devono  far  pervenire alla direzione regionale bilancio e
tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza,
l'elenco  degli  impegni  assunti  sugli  stanziamenti  di competenza
dell'esercizio  2004 e non pagati negli anni 2004, 2005 e 2006, per i
quali   al   31   dicembre   2006   sia   intervenuta  la  perenzione
amministrativa ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 25/2001
precisando  gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione
del  creditore  e  la  somma  ancora dovuta ai fini dell'adozione del
decreto  ricognitivo  di  cui  all'Art.  40,  comma  4,  della  legge
regionale  n.  25/2001,  come  modificato  dall'Art.  7  della  legge
regionale 11 settembre 2003, n. 29.
    7.  I  dirigenti  delle  predette  direzioni  regionali  tenuti a
trasmettere  i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili
dell'esatto  accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto
sorgere,   da   parte   dei   creditori,   il   diritto  a  reclamare
l'assolvimento  del credito stesso nei termini contenuti nell'Art. 37
della legge regionale n. 25/2001.
    8.  Oltre  al  rispetto  di  ogni altra condizione prevista dalle
vigenti  leggi,  l'iscrizione  delle  partite  contabili  perenti nel
decreto  ricognitivo  di  cui al comma 3 e' condizione indispensabile
per  l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a
carico  dei  competenti  capitoli  di  bilancio concernenti i residui
passivi perenti reclamati dai creditori.
    9.  La  direzione  regionale  bilancio e tributi e' autorizzata a
procedere  alla revisione dei residui perenti ricogniti, anche con la
richiesta  diretta  di  notizie  alle  strutture interessate circa la
conservazione  o  la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite.
Trascorso  il  termine  di  quaranta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta,  le  voci  di  debito  non motivatamente confermate per il
mantenimento   dei  residui  perenti  ricogniti  sono  eliminate  con
decreto.
    10.  Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del
Consiglio  regionale,  gli  adempimenti  di cui al presente Art. sono
effettuati  direttamente  dalla  struttura  competente  del Consiglio
regionale   e   formalizzati   con   provvedimento   dell'Ufficio  di
presidenza.
    11.  All'Art.  5  della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 sono
apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 2:
        1) dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le
seguenti: «, anche indicizzati a parametri non monetari,»;
        2) e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Ai  sensi
dell'Art.  3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  10  dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso
al  mercato  dei  capitali da parte delle province, dei comuni, delle
citta'  metropolitane,  delle  comunita'  montane  e  delle comunita'
isolane,  nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni,
ai sensi dell'Art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)
si  autorizza  l'affidamento  della  gestione  di detto fondo anche a
soggetti  sui  quali  la  Regione  esercita  un  controllo  diretto o
indiretto,  purche' sottoposti al controllo degli organi di vigilanza
sui   mercati   finanziari,   nonche'   l'investimento   delle  somme
accantonate  nel fondo di ammortamento anche in titoli obbligazionari
il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.»;
      b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
      «7-bis.   Sono   confermate,   altresi',  per  l'anno  2006  le
disposizioni  contenute  nell'Art.  5,  commi  8, 9, 10, 11, 12 e 13,
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo all'emissione
di prestiti obbligazionari.».
    12. La Regione, al fine di conseguire l'azzeramento del disavanzo
sanitario  sulla  base del piano sanitario riportato nel documento di
programmazione  economico-finanziaria  regionale  per  il  2007-2009,
approvato   dalla  giunta  regionale  in  data  28  giugno  2006,  in
attuazione  dell'Art.  129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
relativo  alle  misure  per  il risanamento del deficit delle aziende
sanitarie  e  di  contribuire  allo  smaltimento del debito sanitario
accumulato  e  che  si  produrra'  fino al conseguimento del pareggio
nonche'   al   finanziamento  dello  sviluppo  regionale,  attiva  un
complesso di azioni basato:
      a) sul  contenimento della spesa, con particolare riferimento a
quella corrente, intervenendo su sprechi e inefficienze;
      b) sulla  valorizzazione,  previa  ricognizione, del patrimonio
regionale,  da  realizzare  con  l'incremento delle entrate derivanti
dalla rivalutazione dei canoni e il contrasto della evasione, nonche'
attraverso  un  piano  di  dismissioni di immobili non utilizzati per
l'assolvimento di inderogabili pubbliche finalita';
      c) sull'attivazione della leva fiscale.
    13.  Per il 2006, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione
dell'Art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n.   311  (legge  finanziaria  2005)  che  dispone  la  maggiorazione
automatica  delle  addizionali  regionali  IRAP  e  IRPEF  al massimo
livello,  in  conseguenza  della  non adeguata copertura, entro il 31
maggio  2006,  del  disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla
copertura  dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo
e'  subordinata  all'esito  del confronto nella conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome.
    14.  Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autonomia fiscale regionale
e'  modulata,  applicando  criteri di progressivita', di salvaguardia
dei  settori produttivi piu' deboli, nonche' attraverso l'attivazione
di  tributi di scopo, sulla base delle finalizzazioni di cui al comma
12.
    15.  In  attuazione dell'Art. 129 della legge regionale 28 aprile
2006,  n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle
aziende  sanitarie,  per  l'anno  2007  il  costo di produzione delle
singole  aziende  sanitarie e del sistema sanitario regionale nel suo
complesso  e' fissato al livello dei costi definiti dal concordamento
2006,  meno  il 4,5 per cento dei costi dell'esercizio 2004, al netto
del  costo  del  personale.  Ai sensi del comma 2 dell'Art. 129 della
legge  regionale  n. 4/2006 gli eventuali aumenti di costi, derivanti
in  particolare  dall'attivazione  di  nuovi  servizi, devono trovare
copertura  con  l'aumento  del  fondo  sanitario nazionale 2007 e non
possono  superare  il  40  per cento dell'aumento stesso. Entro il 31
ottobre  2006,  le aziende sanitarie inviano alla Regione il bilancio
di  previsione  per  il  2007  con un livello dei costi di produzione
coerente con i limiti di cui al presente comma. Esperita la procedura
del concordamento, entro il 30 novembre 2006, i bilanci di previsione
sono  approvati  con apposito Art. della legge di bilancio 2007 della
Regione,  di  cui  costituiscono  allegato. Sulla base delle proposte
avanzate dalle aziende sanitarie ed a seguito della determinazione da
parte  del  CIPE  del  fondo  sanitario  nazionale 2007 attribuito al
Lazio,  la  giunta  regionale, con propria deliberazione, provvede ad
apportare  le  eventuali  variazioni ai bilanci di previsione entro i
limiti di quanto previsto dal presente comma.
    16.  La Regione, al fine di una razionale, efficiente ed efficace
gestione  dei  beni  immobili  di sua proprieta', avvia un intervento
straordinario di ricognizione del demanio e del patrimonio regionali,
da  concludersi  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  che  specifica,  in  un  unico  elenco,  la
destinazione,  il  possesso  e l'utilizzo dei beni stessi. Sulla base
della progressiva realizzazione del censimento, la Regione provvede:
      a) all'adeguamento,  secondo  la  normativa vigente, dei canoni
dovuti, ove difformi;
      b) alla  riscossione  dei canoni di cui alla lettera a) e delle
eventuali morosita';
      c) alla  definizione  del  piano di dismissioni di cui al comma
12, lettera b).
    17. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in
materia   di  demanio  e  patrimonio,  di  concerto  con  l'assessore
competente   in   materia   di   bilancio,  definisce,  con  apposita
deliberazione  da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  le modalita' di attuazione degli
interventi  di  cui  al  comma  16,  nonche'  specifici  indirizzi  e
direttive  per  uniformare  la  gestione  del  patrimonio  degli enti
pubblici  dipendenti  dalla Regione alle disposizioni di cui al comma
16.
    18.  Gli  stanziamenti  per  l'anno  2006,  relativi  a spese per
consumi  intermedi  dei  bilanci degli enti pubblici dipendenti dalla
Regione,  che adottano contabilita' anche finanziaria, con esclusione
delle  aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e
cura  a carattere scientifico, dell'agenzia di sanita' pubblica, sono
ridotti  nella  misura  del  10 per cento nei limiti, comunque, delle
disponibilita'  non  impegnate  alla  data di entrata in vigore della
presente legge. Relativamente agli enti che adottano una contabilita'
esclusivamente  civilistica,  sono  ridotti  del 10 per cento i costi
della  produzione,  individuati  dall'Art. 2425, primo comma, lettera
b),  numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei budget 2006,
concernenti  beni  di  consumo  e  servizi ed il godimento di beni di
terzi.  Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma
sono versate da ciascun ente all'entrata del bilancio regionale entro
il mese di ottobre 2006.
    19. Al fine di garantire uno svolgimento delle funzioni regionali
improntato   a   criteri   di   sobrieta'  ed  eticita',  nonche'  il
contenimento  della  spesa complessiva sostenuta dall'amministrazione
regionale,   l'operativita'   dei   capitoli   concernenti  spese  di
cerimoniale  e rappresentanza, per convegni, per il rinnovo del parco
autovetture,  per  incarichi  di  consulenza  conferiti  ai  soggetti
estranei   all'amministrazione,   e'   ridotta   del  10  per  cento.
L'operativita'   dei   restanti   capitoli  di  spesa  corrente,  con
esclusione   di  quelli  aventi  natura  obbligatoria,  dei  capitoli
concernenti  assegnazioni vincolate e relativi cofinanziamenti, spese
di  personale, poste tecniche, trasferimenti agli enti sub regionali,
interventi  per emergenze umanitarie e calamita' naturali, interventi
socio-assistenziali,  spese  per il trasporto pubblico e dei capitoli
totalmente  finalizzati da apposita norma legislativa, e' ridotta del
2  per  cento.  Con decreto del Presidente della Regione si provvede,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'individuazione dei capitoli oggetto della riduzione.
    20.  La  Regione  promuove  e  sperimenta  la  finanza  etica che
ricomprende   l'emissione   di  obbligazioni  etiche  e/o  titoli  di
solidarieta', la partecipazione a fondi di social venture capital, la
sottoscrizione  di  fondi  etici  e fondi di investimento socialmente
responsabile, l'adozione di strumenti di microfinanza e microcredito,
anche   attraverso  la  partecipazione  al  capitale  di  istituzioni
finanziarie,  purche'  no-profit  ed  esclusivamente  dedicate a tali
attivita'.
    21.  Nell'uso  delle  risorse  destinate  alla finanza etica sono
garantite la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini.
    22. Sono coinvolti nelle operazioni di finanza etica intermediari
finanziari   etici   e   operatori  finanziari  selezionati,  in  via
preferenziale,  secondo  un  profilo  di  responsabilita'  sociale  e
ambientale.
    23.  Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi entro
il  30  novembre  2006, sentita la commissione consiliare competente,
sono  stabilite  le modalita' e le procedure per l'espletamento delle
attivita'  di  gestione e di reperimento dei flussi finanziari di cui
al comma 20.
    24.  La  Regione, in attuazione dei principi della finanza etica,
promuove  programmi  di  microcredito,  come  strumento di lotta alla
poverta'  e  all'esclusione  sociale  e  al  fine  di  sviluppare  la
partecipazione e la solidarieta' a favore di categorie svantaggiate.
    25.  In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22,
23  e  24 viene istituito un fondo per il microcredito, articolato su
quattro assi di intervento:
      a) microimprese, cioe' ditte individuali operanti in settori in
cui sono particolarmente diffuse l'economia sommersa e l'usura;
      b) collettivita'    finanziarie,    cioe'   condomini,   mutue,
cooperative,  che  vogliono  attivare progetti di ristrutturazione di
immobili secondo criteri di ecocompatibilita' e di accessibilita' per
i disabili;
      c) crediti  di  emergenza,  finalizzati  ad  affrontare bisogni
primari dell'individuo, quali la casa e i beni durevoli essenziali;
      d) sostegno  a persone sottoposte ad esecuzione penale, intra o
extra-muraria.
    26.  Il  coordinamento  degli interventi relativi al microcredito
previsti   al   comma   25,   lettere  a),  b)  e  c)  e'  effettuato
dall'assessorato  competente in materia di bilancio, programmazione e
partecipazione.   L'assessore  competente  in  materia  di  bilancio,
programmazione  e  partecipazione riferisce annualmente, con apposita
relazione,  alla  giunta  regionale  e  alla  commissione  consiliare
competente.  Nel caso di cui al comma 25, lettera d) il coordinamento
spetta  al  Garante  regionale  delle  persone  sottoposte  a  misure
restrittive  della  liberta'  personale. Per gli interventi di cui al
comma  25,  il  fondo per il microcredito puo' essere incrementato da
risorse finanziarie conferite anche da altri enti pubblici e privati.
La  gestione  operativa  e'  affidata, mediante apposita convenzione,
all'Agenzia  Sviluppo  Lazio  S.p.a.  L'attivita' del fondo di cui al
comma  25  e'  diretta  da  un responsabile nominato dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a.
    27.  Per  le finalita' di cui ai commi 24 e 25, e' stanziata, per
l'anno  2006,  la  somma  di  euro  500  mila,  a valere sul fondo di
rotazione  di  Agenzia  Sviluppo Lazio S.p.a. di cui 400 mila per gli
assi di intervento di cui al comma 25, lettere a), b) e c) e 100 mila
per l'asse di cui al comma 25, lettera d). Il Fondo e' integrato, con
apposito  provvedimento  legislativo,  della somma di euro 3 milioni,
derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile
2006, destinati al microcredito.
    28. L'Art. 53 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo
al fondo speciale per il microcredito e' abrogato.
    29. Al comma 1 dell'Art. 55 della legge regionale 28 aprile 2006,
n.  4  relativo  al  programma  straordinario  di  interventi  per lo
sviluppo   socio-economico   del  territorio  del  Lazio  le  parole:
«triennio  2006-2008»  sono  sostituite  dalle seguenti: «quadriennio
2006-2009».
    30.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 93 della legge regionale 7 giugno
1999,  n.  6,  da  ultimo  modificato dalla legge regionale 28 aprile
2006,  n.  4,  relativo  a  modalita'  e termini per l'ottenimento di
benefici e provvidenze di legge, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 non si applicano
al  settore  del  trasporto  pubblico locale, al fine di garantire la
continuita'  dei flussi finanziari in favore degli enti locali, delle
aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto.».
    31. Al fine di sostenere le attivita' di promozione e di sviluppo
locale  per  una  crescita  equilibrata  della  societa',  la Regione
partecipa  al  capitale sociale della Banca di credito cooperativo di
Roma  - Soc. Coop. a r.l. mediante la sottoscrizione di cento azioni.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede
mediante  l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  C16,  di un apposito
capitolo  di  spesa denominato «Partecipazione della Regione Lazio al
capitale  sociale della Banca di credito cooperativo di Roma», con lo
stanziamento di Euro 1.033,00.
    32.  1 contributi concessi in attuazione della legge regionale 14
gennaio  1987,  n. 9, e successive modifiche (Interventi regionali in
favore  delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7
febbraio  1981,  n.  11)  sono  concessi  in  regime de minimis, come
disciplinato  dal regolamento (CE) n. 69/2001, della Commissione, del
12  gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee L. 10, del 13 gennaio 2001.
    33. Al comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n.
27  (Contributi  sugli  oneri  di  urbanizzazione a favore degli enti
religiosi  per  gli  edifici destinati al culto. Interventi regionali
per  il  recupero  degli  edifici di culto aventi importanza storica,
artistica  od  archeologica)  le parole: «deliberazione autorizzativa
del    consiglio    comunale»   sono   sostituite   dalle   seguente:
«dichiarazione del legale rappresentante del comune».
    34.  Il  comma  2  dell'Art. 34 della legge regionale 17 febbraio
2005,  n.  9  relativo  alla realizzazione di opere e lavori pubblici
nelle sedi comunali e' sostituito dal seguente:
    «2.   All'individuazione   degli   interventi   da  ammettere  ai
contributi   di  cui  al  comma  1  si  provvede,  nei  limiti  degli
stanziamenti del capitolo di spesa R42501 del bilancio di previsione,
la   cui  denominazione  viene  modificata  in  «Contributi  costanti
ventennali a favore dei comuni per la realizzazione di opere e lavori
pubblici  nelle  proprie  sedi  (nuovo limite d'impegno)», per quanto
concerne  le  nuove  costruzioni  e  gli  ampliamenti  con  la  legge
finanziaria  regionale e, relativamente a tutte le altre tipologie di
lavori, con deliberazione della giunta regionale.».
    35.  L'Art.  25  della  legge  regionale  6  dicembre 2004, n. 17
(Disciplina  organica  in materia di cave e torbiere e modifiche alla
legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a
livello  regionale  e  locale  per la realizzazione del decentramento
amministrativo» e successive modifiche,) e' sostituito dal seguente:
    «Art.   25.  (Cessazione  dell'attivita'  estrattiva).  -  1.  Il
titolare  di cava che non presenti la perizia giurata di cui all'Art.
15,  comma 3, nonostante diffida ad adempiere da parte del comune, e'
assoggettato  alla  revoca  del  titolo  autorizzativo,  disposta dal
medesimo comune.».
    36.  L'Agenzia  Sviluppo Lazio S.p.a. e' autorizzata a trasferire
le  residue  risorse del fondo speciale di cui alla legge regionale 5
febbraio  1979, n. 13 al fondo di rotazione per lo sviluppo regionale
del  Lazio di cui all'Art. 24, comma 7 della legge regionale 7 giugno
1999,  n.  6,  da destinare ad attivita' di sviluppo e sostegno delle
aree  industriali  e  delle piccole e medie imprese, sulla base di un
programma  da  concordare  con  l'assessorato regionale competente in
materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.
    37.  All'Art.  6,  comma  1,  lettera f) della legge regionale 13
gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) le parole «da
sei    rappresentanti»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dai
rappresentanti».
    38.  Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle universita'
agrarie  di  Allumiere,  Tarquinia  e  Tolfa  per  il  personale loro
assegnato  dalla  Regione ai sensi della legge 10 giugno 1977, n. 285
(Provvedimenti   per   l'occupazione   giovanile),  per  il  triennio
2006-2008  e' autorizzata l'erogazione dell'importo annuo complessivo
di   euro   214  mila  329,60,  di  cui  euro  104  mila  491,58  per
l'universita'   agraria   di  Allumiere,  euro  17  mila  461,57  per
l'universita'  agraria  di  Tarquinia  e  euro  92  mila  376,45  per
l'universita' agraria di Tolfa.
    39.  La  denominazione  del  capitolo G24524 «Sistema informativo
regionale  dei  beni  culturali  e  ambientali»  e'  sostituita dalla
seguente:  «Interventi  per il sistema informativo regionale dei beni
culturali  ed ambientali e per l'implementazione del portale dei Beni
e delle attivita' culturali (legge regionale 26 luglio 1991, n. 31)».
    40. Al comma 4 dell'Art. 12 della legge regionale 18 maggio 1998,
n.   14  relativo  all'Osservatorio  istituzionale  per  l'educazione
stradale  e la sicurezza nella circolazione, le parole: «lettere f) e
g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
    41.  Per le finalita' di cui all'Art. 14 della legge regionale 18
giugno 1980, n. 72, relativo alla concessione di contributi regionali
per  la  costruzione  e  la  ristrutturazione di strade provinciali e
comunali,  la giunta regionale, sulla base dei criteri adottati dalla
giunta stessa per la concessione di finanziamenti di competenza della
direzione  regionale  infrastrutture, concede ai comuni contributi in
conto  capitale fino ad un massimo, per l'esercizio finanziario 2006,
di  euro  300  mila e nel limite di spesa previsto nello stanziamento
annuale  sul  capitolo D12520. Nel rispetto delle disposizioni di cui
all'Art.  93, commi 3 e seguenti della legge regionale 7 giugno 1999,
n. 6, come da ultimo modificato dall'Art. 86 della legge regionale 28
aprile  2006, n. 4, e in deroga al termine previsto dal comma 1 dello
stesso  Art. 93, relativo alle modalita' e ai termini di scadenza per
l'ottenimento  di  benefici  provvidenze  di  legge,  per l'esercizio
finanziario 2006 i comuni possono presentare le domande per l'accesso
ai  contributi  di  cui  al presente comma entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    42.  Sono  approvati, ai sensi dell'Art. 57, comma 4, della legge
regionale   20   novembre   2001,   n.   25   (Norme  in  materia  di
programmazione,  bilancio  e contabilita' della Regione) e successive
modifiche,  i bilanci di previsione deliberati dai sottoelencati enti
sottoposti al controllo della Regione:
      a) Istituto Montecelio;
      b) Consorzio Polifunzionale Pegaso;
      c) Agenzia   per   il   diritto  agli  studi  universitari  nel
Lazio-Laziodisu.
    43.  Le  schede riepilogative dei bilanci di cui al comma 42 sono
allegate alla presente legge.
    44.  Nell'ambito  dello  stanziamento  del  capitolo  R31518,  un
importo sino ad euro 400 mila e' destinato alla copertura della quota
regionale  per  l'organizzazione,  in  collaborazione con il Comitato
delle   regioni,  del  summit  delle  regioni  e  citta'  d'Europa  e
dell'assemblea  plenaria  del  Comitato delle regioni che si terra' a
Roma il 20 e 21 marzo 2007.
    45.  Nell'ambito  della  disponibilita'  del  capitolo G31502, la
somma  di  euro  500  mila  e'  destinata  per  l'anno  in corso alle
attivita'  di  preparazione dei mondiali di nuoto previsti per l'anno
2009 ed e' assegnata al comitato organizzatore dei mondiali di nuoto.
    46.  Al fine di favorire l'alfabetizzazione digitale e la cultura
delle   innovazioni   tecnologiche  nel  mondo  della  scuola,  della
formazione  professionale  e  del  lavoro, di promuovere iniziative e
progetti  finalizzati  ad abbattere il divario digitale, di sostenere
attivita'  di  impresa  ad  alto  contenuto tecnologico ed innovativo
promosse  da  giovani  imprenditori nonche' di favorire l'inserimento
dei  giovani  nel  mercato  del  lavoro  anche attraverso l'uso delle
tecnologie   dell'informazione  e  della  comunicazione,  la  Regione
aderisce,  in  qualita'  di  socio, alla fondazione «Mondo digitale»,
costituita  a  seguito  della trasformazione del Consorzio «Gioventu'
digitale» in ente senza fine di lucro, con la sottoscrizione di quote
del fondo di dotazione per l'importo di euro 300 mila.
    47.  La  partecipazione  della  Regione alla fondazione di cui al
comma  46  e'  subordinata  alla  condizione  che lo statuto e l'atto
costitutivo prevedano che:
      a) sia  prevista  la  nomina di un rappresentante della Regione
nel consiglio di amministrazione della stessa;
      b) sia   elaborato   un   programma   pluriennale,   aggiornato
annualmente,  di  iniziative  ed  attivita'  per  l'abbattimento  del
divario digitale nell'intero territorio del Lazio;
      c) venga   inviata   alla  Regione  copia  della  relazione  di
accompagnamento   al   bilancio  consuntivo  annuale,  approvata  dal
consiglio di amministrazione;
      d) vi  sia il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione
agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili.
    48.  Il  Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti
gli  atti  esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione
della Regione alla fondazione di cui al comma 46.
    49.  Per  la  sottoscrizione  della  quota regionale del fondo di
dotazione  di  cui al comma 46 e' prevista l'istituzione, nell'ambito
dell'UPB  C16,  di  un  apposito  capitolo denominato «Partecipazione
societaria  della  Regione Lazio alla fondazione Mondo digitale», con
lo stanziamento di euro 300 mila, per l'esercizio 2006.
    50.   La  Regione,  nell'ambito  delle  politiche  di  promozione
dell'internazionalizzazione e dello sviluppo, concorre, attraverso il
finanziamento  di  euro  700 mila, per l'anno 2006, all'attivita' del
primo   centro   euromediterraneo   di   cinematografia  con  sede  a
Ouarzazate, in Marocco.
    51.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  50,  si  provvede  a
disciplinare  le  modalita'  di attuazione mediante la modifica della
convenzione gia' stipulata con l'Istituto Luce nell'anno 2005.
    52.  Al  finanziamento  degli  oneri  relativi all'attuazione del
comma  50  si  provvede,  per  l'esercizio finanziario 2006, mediante
l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  B21,  di  un apposito capitolo
denominato  «Concorso  regionale  alle  attivita'  del  primo  centro
euromediterraneo di cinematografia a Ouarzazate», con lo stanziamento
di  euro 700 mila e con conseguente riduzione, per lo stesso importo,
del capitolo B21508.
    53.   La   Regione,  nelle  more  dell'approvazione  della  legge
regionale  prevista  dall'Art.  56  dello Statuto e in attuazione dei
principi  di  cui all'Art. 6, comma 9, dello statuto stesso, promuove
la  costituzione, in conformita' alle disposizioni del codice civile,
della  Fondazione  «Casa delle Regioni del Mediterraneo», avente sede
in Roma, presso Villa Piccolomini.
    54.  La  Fondazione  di  cui al comma 53 persegue le finalita' di
favorire  forme  di  collaborazione  tra  regioni  e comunita' locali
italiane   e   straniere  che  si  affacciano  sul  Mediterraneo  nel
perseguimento  di  interessi comuni nonche' di intrattenere relazioni
di  lavoro,  di  cooperazione  e  di  scambio  reciproco  con enti ed
organismi italiani che si occupano in ambito nazionale o locale delle
questioni mediterranee.
    55. La Fondazione di cui al comma 53 in particolare:
      a) promuove  e realizza, direttamente o anche avvalendosi degli
altri  enti  ed  organismi  partecipati  o vigilati dalla Regione che
operano in specifici settori di intervento e con finalita' analoghe o
sussidiarie  a  quelle  della  fondazione,  programmi  di  attivita',
iniziative, interventi, studi, ricerche e attivita' editoriali idonei
a  rafforzare  i  diritti  di  cittadinanza  e di partecipazione, con
particolare riguardo ai giovani e alle donne;
      b) istituisce, anche avvalendosi delle universita' e dei centri
di  ricerca aventi sede nel territorio regionale, un centro servizi e
studi  sul  Mediterraneo  in grado di fornire alle regioni italiane e
straniere aderenti alla fondazione consulenza e assistenza tecnica in
ordine   alla   progettazione,  alla  valutazione  e  all'analisi  di
fattibilita'  di  singoli  programmi  e  studi  posti in essere dagli
aderenti in forma singola o associata;
      c) svolge  programmi  e  corsi  di  formazione, aggiornamento e
specializzazione  rivolti  agli operatori delle regioni e delle altre
comunita' locali del Mediterraneo, anche mediante la realizzazione di
scambi  culturali  ed  altre  iniziative  di cooperazione culturale e
scientifica.
    56. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 53 prevede:
      a) lo  scopo  ed  i compiti della fondazione stessa in coerenza
con le finalita' e le attivita' di cui alle lettere b) e c) del comma
55;
      b) il  riconoscimento  della  personalita' giuridica di diritto
privato;
      c) la  nomina  di  un  consiglio di amministrazione composto in
maggioranza da rappresentanti della Regione;
      d) la  possibilita'  di  adesione  di altre regioni italiane ed
estere  del  bacino mediterraneo, quali soci partecipanti, nonche' di
enti,  societa' a prevalente capitale pubblico e fondazioni bancarie,
quali soci sostenitori;
      e) l'adozione  di modalita' e strumenti, anche mediante stipula
di  protocolli  di  intesa  e  convenzioni, atti ad assicurare in via
permanente  sinergie  operative con gli altri enti e gli organismi di
cui   al  comma  55,  lettera  a),  nonche'  la  partnership  con  le
universita'  ed  i  centri  di  ricerca  aventi  sede  sul territorio
regionale di cui alla lettera b) del medesimo comma.
    57.  La  giunta  regionale,  su  proposta  del  Presidente  della
Regione, stabilisce con deliberazione gli indirizzi programmatici per
la costituzione della Fondazione di cui al comma 53.
    58.  Il Presidente della Regione e' autorizzato ad assumere tutte
le  iniziative  necessarie  per  procedere  alla  costituzione  della
Fondazione di cui al comma 53 e renderla operante.
    59. Agli oneri connessi alla costituzione della Fondazione di cui
al  comma  53 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito dell'UPB
R31  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2006  di un apposito
capitolo  di  spesa  denominato  «Spese  per  la  costituzione  della
Fondazione  Casa delle Regioni del Mediterraneo», con lo stanziamento
di euro 100 mila.
    60.  Per  la  preparazione  dei  giochi  europei  Maccabi  che si
svolgeranno   quale   straordinario   evento  sportivo,  simbolico  e
culturale  a Roma nel 2007 e' istituito, nell'ambito dell'UPB G31, un
capitolo con la seguente denominazione: «Partecipazione della Regione
allo  svolgimento  dei  giochi  europei  Maccabi,  Roma 2007», con lo
stanziamento  per l'esercizio 2006 di euro 200 mila e con conseguente
riduzione,  per lo stesso importo, del capitolo G11516. Il contributo
e'  assegnato  alla Federazione Italiana Maccabi (FIM), che organizza
l'evento.
    61.  Al  fine  di realizzare, quali opere prioritarie di edilizia
sanitaria  coerenti  con  il  piano  piu'  complessivo  in  corso  di
elaborazione, il nuovo ospedale dei Castelli ed il nuovo ospedale del
Golfo,  e' stanziata la somma complessiva di euro 200 milioni, di cui
euro  70  milioni per il 2007, euro 70 milioni per il 2008 ed euro 60
milioni per il 2009.
    62.  I  posti  letto degli ospedali di cui al comma 61 non devono
comunque essere aggiuntivi rispetto a quelli gia' in essere alla data
del 31 luglio 2006 nei singoli ambiti territoriali.
    63.  Gli  immobili  di  proprieta'  regionale  al 31 luglio 2006,
attualmente  sede  di  strutture  ospedaliere nelle aree interessate,
sono  alienati o messi a reddito, sulla base di direttive e modalita'
definite  dalla  giunta  regionale.  Il  ricavato  e' acquisito dalla
Regione e destinato alla copertura dei disavanzi sanitari.
    64.  Gli  oneri  di  cui  al  comma 61 gravano sugli stanziamenti
dell'UPB H22.
    65.  Al fine di assicurare le necessarie condizioni organizzative
per  l'esercizio  delle  complesse  funzioni legate alla tutela della
salute  e  per  l'attuazione dell'accordo con i ministeri interessati
concernente il piano di rientro dal disavanzo strutturale, nelle more
del  complessivo  riassetto  organizzativo  della  giunta  regionale,
attraverso  la  riforma  della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
(Disciplina  del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e
disposizioni  relative  alla  dirigenza e al personale regionale), la
giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
risorse  umane,  demanio  e  patrimonio,  di concerto con l'assessore
competente  in  materia  di  sanita',  puo' articolare fino a quattro
direzioni regionali per le seguenti funzioni:
      a) programmazione sanitaria;
      b) politiche della prevenzione, sicurezza sul lavoro;
      c) risorse umane e finanziarie;
      d) politiche degli investimenti.
    66.   Per  garantire  il  continuo  coordinamento  amministrativo
dell'attivita'  delle  direzioni  di  cui al comma 65 e della stretta
connessione  dell'insieme  delle  attivita' socio-assistenziali della
Regione,   il  direttore  della  direzione  programmazione  sanitaria
esercita   le  funzioni  di  coordinamento  e  raccordo  delle  altre
direzioni.
    67.  Attraverso  la  cabina  di  regia  per  il  monitoraggio del
risanamento  del  deficit delle aziende sanitarie di cui all'Art. 131
della   legge  regionale  28  aprile  2006,  n.  4  e'  garantito  il
complessivo  coordinamento  delle  attivita' regionali finalizzate al
conseguimento   dell'obiettivo  del  risanamento  del  deficit  delle
aziende sanitarie.
    68.  Per  far  fronte  alle  esigenze  straordinarie di personale
qualificato  per  le direzioni dell'assessorato competente in materia
di   sanita',  nelle  more  della  rideterminazione  della  dotazione
organica  regionale,  l'assessorato  competente in materia di risorse
umane,  demanio  e  patrimonio pone in essere le procedure necessarie
per l'acquisizione di personale, dirigenti e funzionari, appartenente
agli  enti  pubblici  dipendenti,  con  particolare  riferimento alle
aziende  del servizio sanitario, nonche' all'Istituto zooprofilattico
sperimentale.
    69.  In  considerazione  delle  nuove  competenze attribuite alla
Regione  dalla  riforma del titolo V della Costituzione in materia di
istruzione  e formazione, nonche' delle responsabilita' attribuite in
materia  di  fondo  sociale  europeo  con  le  conseguenti, rilevanti
attivita'  di  programmazione,  coordinamento,  gestione  e controllo
degli  interventi,  anche in relazione agli adempimenti connessi alla
chiusura  del  programma  operativo  regionale (POR) 2000-2006 e alla
programmazione  del fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013, nelle more
del   complesso   riassetto   organizzativo  della  giunta  regionale
attraverso  la  riforma  della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6
(Disciplina  del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e
disposizioni  relative  alla  dirigenza e al personale regionale), la
giunta  regionale  puo' articolare fino a due direzioni regionali per
le seguenti funzioni:
      a) formazione;
      b) istruzione.
    70.  In  attuazione dell'ordine del giorno del 13 luglio 2006, n.
32   del  consiglio  regionale  e'  istituita,  presso  il  consiglio
medesimo,  una  commissione  consiliare  speciale  per la raccolta di
analisi  e  la predisposizione di proposte per la riforma del sistema
sanitario regionale.
    71.  La  commissione  di  cui  al  comma  70  ha  il  compito  di
individuare  le  cause  e  concause  dei  fenomeni  di malagestione e
malaffare  e  la valutazione di proposte normative tese a contrastare
tali  fenomeni.  A  questo  scopo  tutte le strutture della Regione e
degli enti dipendenti sono tenute a prestare la piena collaborazione.
    72.  La  commissione  di  cui  al  comma  70  conclude la propria
attivita' entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta
al  consiglio  regionale una dettagliata relazione sul lavoro svolto.
Qualora  se  ne  ravvisi  l'esigenza,  il  termine  previsto  per  la
conclusione  dell'attivita'  puo'  essere  prorogato  con decreto del
presidente del consiglio regionale.
    73.  La  commissione  di cui al comma 70 e' costituita dai membri
degli  uffici  di  presidenza delle commissioni consiliari permanenti
competenti  in  materia  di  bilancio  e  sanita'.  E'  insediata dal
presidente  del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore dalla presente legge. La commissione, nella prima
seduta utile, elegge al suo interno un presidente.
    74. Gli assessori regionali competenti in materia di sanita' e di
bilancio   e  il  presidente  del  comitato  regionale  di  controllo
contabile,  o loro delegati, partecipano di diritto alle sedute della
commissione  di cui al comma 70. Qualora se ne ravvisi la necessita',
possono  essere  chiamati  a  partecipare ai lavori della commissione
funzionari  delle  strutture  della  giunta  regionale  competenti in
materia di sanita', lavoro e formazione. La commissione puo' altresi'
avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo
tecnico-scientifico di professionisti esterni.
    75.   Nelle   more   della  disciplina  organica  in  materia  di
conservazione  degli  habitat  naturali  e seminaturali nonche' della
flora  e  della fauna selvatiche di cui alle direttive 79/409/CEE del
Consiglio,  del  2  aprile  1979  relativa  alla  conservazione degli
uccelli  selvatici  e  92/43/CEE  del  Consiglio,  del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della  flora  e  della  fauna  selvatiche  e successive modifiche, la
giunta  regionale,  in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante   attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, definisce con
uno o piu' atti amministrativi generali:
      a) le  misure di conservazione da applicarsi in via transitoria
nelle  zone  di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE
ed  individuate  dalla  Regione,  aventi  ad oggetto, in particolare,
l'attivita'   venatoria,   l'immissione   di   specie   animali,   la
conservazione   dei   siti   riproduttivi   e   di   svernamento,  la
conservazione   degli  habitat,  compresi  quelli  forestali,  e  gli
ulteriori divieti e prescrizioni finalizzati alla conservazione degli
uccelli selvatici;
      b) gli  interventi  esonerati dalla valutazione di incidenza di
cui  all'Art.  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
357/1997, a condizione che non comportino effetti sui siti della rete
«Natura 2000» e che, in via anche alternativa tra loro:
        1) presentino  caratteristiche e specificita' compatibili con
la gestione e la conservazione del sito;
        2) realizzino  le previsioni dei piani, generali o attuativi,
di  natura  territoriale,  urbanistica  e  di settore, ivi compresi i
piani    agricoli,   di   gestione   e   assestamento   forestale   e
faunistico-venatori,  e le loro varianti, se sottoposti in precedenza
a procedura di valutazione d'incidenza con esito positivo;
        3)  siano  previsti nei piani di gestione dei siti della rete
«Natura 2000» regolarmente approvati.
    76.  Nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo D42502,
l'importo  di  euro  200  mila  e'  destinato  a  sopperire ad alcune
emergenze  previste  e  determinate  dalla provincia di Latina per il
miglioramento  dei  collegamenti con le isole Pontine, ai sensi della
legge  regionale  25  luglio  1996,  n.  28  (Interventi straordinari
regionali  per  la  integrazione  del  servizio di collegamento delle
isole  ponziane  con  i  porti  della  provincia di Latina resi dalla
societa'   concessionaria   del   Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione).
    77.    Nel   perseguimento   delle   finalita'   complessive   di
razionalizzazione,   efficacia  ed  economicita'  del  sistema  delle
societa'  partecipate  dalla Regione, sia direttamente sia attraverso
societa'  da  essa controllate, nonche' al fine del raggiungimento di
una  significativa  riduzione  dei  costi, in coerenza con la recente
normativa  comunitaria  e  statale  in materia di societa' a capitale
interamente  pubblico  o misto, la giunta regionale e' autorizzata ad
assumere  le  opportune  iniziative affinche' si proceda, entro il 31
dicembre  2006, al riordino delle partecipazioni societarie dirette o
indirette della Regione, che comporti:
      a) la  definizione  di  idonei  strumenti  di  coordinamento  e
controllo;
      b) l'alienazione  o  l'incorporazione  delle  quote di capitale
possedute;
      c) lo    scioglimento    e    la   liquidazione   di   societa'
strategicamente   non   rilevanti   o   le   cui   attivita'  possono
efficacemente  e piu' economicamente essere espletate nell'ambito del
proprio apparato organizzativo.
    78.  Entro il 31 ottobre 2006, la giunta regionale sottopone alla
valutazione  del  consiglio  regionale  una  relazione  contenente le
iniziative  che  si  intendono  perseguire  in  attuazione  di quanto
previsto  al comma 77. La Regione e' autorizzata ad acquisire sino al
100  per  cento  delle  quote di capitale dell'Agenzia Sviluppo Lazio
S.p.a.  e della Lazio Service S.p.a. Agli oneri del presente comma si
fa  fronte con gli stanziamenti dei rispettivi capitoli dell'UPB C16.
Nelle  more  dell'approvazione  del  provvedimento di cui al presente
comma,  l'acquisto  di  quote  societarie  e la costituzione di nuove
societa'  da  parte di societa' con capitale a maggioranza regionale,
enti, agenzie ed aziende regionali e' subordinata all'approvazione di
specifica  norma  del  consiglio  regionale.  La  giunta regionale e'
tenuta ad assumere tutte le iniziative piu' idonee all'attuazione del
presente comma.
    79.  Nell'ambito  dello  stanziamento  del  capitolo  R31503,  un
importo   sino   ad  euro  30  mila  e'  destinato,  come  contributo
straordinario,  all'associazione Conference des Regions Peripheriques
Maritimes   d'Europe)   (CRPM)   per  l'attivita'  connessa  ai  fini
istituzionali dell'associazione.
    80. Il programma di iniziative relativo alla partecipazione della
Regione   alla   fondazione   «Musica   per  Roma»  e  il  contributo
all'Auditoriuni  Pio di Roma di cui all'Art. 52 della legge regionale
15  settembre  2005,  n.  16  fanno  riferimento  alle disponibilita'
annuali del capitolo G11530.
    81. Per la realizzazione di interventi straordinari in materia di
impiantistica   sportiva,   finalizzati  all'adeguamento  ai  criteri
federali,  per  la  partecipazione  ai campionati di serie superiore,
sono  stanziati per l'anno 2006 euro 250 mila, mediante l'istituzione
di un capitolo nell'ambito dell'UPB G32.
    82. Al comma 6 dell'Art. 15 della legge regionale 28 aprile 2006,
n.  5  relativo  alle  spese  per  il  personale  della  giunta e del
consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
      a) le  parole:  «3 milioni 450 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «4 milioni di euro»;
      b) le  parole:  «4 milioni 848 mila euro» sono sostituite dalle
seguenti: «5 milioni 298 mila euro».
    83. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo
decisionale  di  bilancio  e  l'analisi degli oneri finanziari recati
dalle  leggi  di  spesa e dalle deliberazioni della giunta regionale,
assicurare  la  gestione  della  finanza  regionale,  con particolare
riferimento  alle  emissioni  di  titoli  regionali  ed  agli aspetti
finanziari  connessi  alle  operazioni  di dilazione di pagamento del
debito,   la   strutturazione   organica   delle  attivita'  relative
all'economia sanitaria connessa e complementare alla riorganizzazione
dell'assessorato  competente  in  materia  di sanita', nelle more del
complessivo riassetto organizzativo della giunta regionale attraverso
la  riforma  della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina
del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni
relative   alla  dirigenza  e  al  personale  regionale),  la  giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
risorse  umane,  demanio  e  patrimonio  di  concerto con l'Assessore
competente     in     materia     di     bilancio,     programmazione
economico-finanziaria   e  partecipazione,  puo'  articolare  fino  a
quattro direzioni regionali per le seguenti funzioni:
      a) ragioneria generale;
      b) economia sanitaria;
      c) finanza;
      d) programmazione economica.
    84.  Nell'ambito  dell'UPB D41, e' istituito un apposito capitolo
di  spesa denominato «Oneri derivanti dall'accordo del 12 maggio 2006
tra  le  Organizzazioni sindacali e la Regione Lazio, la provincia di
Roma  e  il  comune  di  Roma  per  il miglioramento delle condizioni
economiche  del  personale  assunto  ai sensi dell'accordo del luglio
2000»,  con  lo  stanziamento  di  euro 1 milione 650 mila per l'anno
2006,  euro  5  milioni  per l'anno 2007 ed euro 5 milioni per l'anno
2008.  Le  somme  di  cui  ai  suddetti  stanziamenti,  finalizzate a
migliorare,  nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e
aziendale, il trattamento economico dei lavoratori di cui al presente
comma,  sono erogate, a decorrere dal 10 settembre 2006, alle aziende
interessate  sulla  base  delle  verifiche effettuate dalle stesse ed
inviate  alla  struttura  regionale  competente  entro  e  non  oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    85.  Nelle  more  della  riforma  della  disciplina  regionale in
materia  di  diritto  agli  studi universitari, anche al fine di dare
completa attuazione alla disposizione transitoria di cui all'Art. 25,
comma 4, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in
materia  di  diritto  agli  studi  universitari),  la prima dotazione
organica   complessiva   dell'Agenzia   per  il  diritto  agli  studi
universitari  nel  Lazio  -  Laziodisu e' determinata dal commissario
straordinario,  in  deroga  a  quanto previsto dall'Art. 16, comma 4,
della   legge   regionale   n.  25/2003,  con  riferimento  a  quella
determinata  dal  consiglio  di  amministrazione con deliberazione 13
luglio 2005, n. 12, apportando alla stessa le riduzioni stabilite dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006
(Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a
tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione dell'Art. 1,
commi  93  e  98,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311), ai sensi
dell'Art.  1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo
ai  limiti  alle  assunzioni  per regioni ed enti locali del Servizio
sanitario  nazionale,  e  ridefinendo  la  consistenza  numerica  del
personale  all'interno  delle  singole  categorie  e  della qualifica
dirigenziale,  previo  confronto  con  le organizzazioni sindacali di
categoria.  La  dotazione  organica  di  cui  al  presente  comma  e'
determinata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge ed il relativo provvedimento e' trasmesso alla giunta
regionale  per  il  controllo di legittimita', ai sensi dell'Art. 22,
comma 2, lettera e), numero 1), della legge regionale n. 25/2003.
    86.  L'Art.  17 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (legge
finanziaria   regionale  per  l'esercizio  2002)  e'  sostituito  dal
seguente:
      «Art. 17. (Utilizzo del fondo speciale per i patti territoriali
per  la  reindustrializzazione  e  la tutela ambientale del complesso
aziendale  ex  Good-Year  di  Cisterna  di  Latina).  -  1. L'Agenzia
Sviluppo    Lazio    S.p.a.,    previa   autorizzazione,   da   parte
dell'assessorato  regionale  competente  in  materia di bilancio, dei
progetti  economico-finanziari  degli  interventi, utilizza una quota
del  fondo  speciale  per i patti territoriali, pari a euro 3 milioni
450    mila,    per    concorrere    agli    oneri    connessi   alla
reindustrializzazione   del   complesso  aziendale  ex  Good-Year  di
Cisterna  di  Latina,  da erogarsi in conformita' al regolamento (CE)
della  Commissione  n. 70/2001, nonche' un'ulteriore quota del fondo,
pari  a  euro  3  milioni  623  mila  400,  per concorrere agli oneri
connessi  agli interventi di tutela ambientale del medesimo complesso
aziendale, alle condizioni e nei limiti fissati dalla decisione della
Commissione europea C(2005) 4673 def., del 7 dicembre 2005.».
    87. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel
rispetto  della  normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di
Stato,  tenendo  conto  in  particolare  di  quanto disciplinato alle
lettere a) e b):
      a) i  contributi  di  cui  al  presente articolo, soggetti alla
procedura  di  notifica di cui all'Art. 88, paragrafo 3, del trattato
della   comunita'   europea,   sono  concessi  a  condizione  che  la
Commissione  europea  abbia  adottato o sia giustificato ritenere che
abbia  adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi
ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999.  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee L
83,  del  27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla
data   di   pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
dell'avviso  relativo  all'autorizzazione esplicita o implicita della
Commissione europea;
      b)   i   contributi  di  cui  al  presente  articolo,  esentati
dall'obbligo  di  notifica  di  cui  all'Art.  88,  paragrafo  3, del
trattato  della  comunita'  europea,  sono  concessi nel rispetto dei
regolamenti  della  Commissione  europea,  tenendo conto dei relativi
periodi  di  validita',  emanati  in  virtu'  del regolamento (CE) n.
994/1998  del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale delle comunita' europee L 142, del 14 maggio 1998.
    88.  All'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2006 sono
aggiunte le seguenti poste:

=====================================================================
                | Anno 2006 (in  |  Anno 2007 (in  |  Anno 2008 (in
                |     Euro)      |      Euro)      |      Euro)
=====================================================================
Cap. T28501     |                |                 |
Lett. ...)      |                |                 |
Sostegno        |                |                 |
regionale agli  |                |                 |
investimenti dei|                |                 |
piccoli comuni  |  1.000.000,00  |  1.000.000,00   |  1.000.000,00
---------------------------------------------------------------------
Cap. 128501     |                |                 |
Lett. ...) Nuove|                |                 |
norme in materia|                |                 |
di              |                |                 |
somministrazione|                |                 |
di alimenti e   |                |                 |
bevande         |   500.000,00   |       --        |       --