(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4 del 23 gennaio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'Art. 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia di parchi faunistici odi detenzione e custodia degli animali selvatici al fine di: a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali; b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia del pubblico e degli operatori; c) promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale nel settore faunistico; d) potenziare il ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la diversita' biologica.