(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 4
                        del 23 gennaio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  In  attuazione  dell'Art.  2,  comma primo, lettera d), della
legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale per la
Valle  d'Aosta),  ed  in  conformita'  ai  principi di cui al decreto
legislativo   21 marzo   2005,  n.  73  (attuazione  della  direttiva
1999/22/CE   relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei
giardini  zoologici), la presente legge detta disposizioni in materia
di   parchi  faunistici  odi  detenzione  e  custodia  degli  animali
selvatici al fine di:
      a) garantire il benessere e la corretta custodia degli animali;
      b) assicurare  la  sicurezza  e  la salvaguardia del pubblico e
degli operatori;
      c) promuovere  forme di turismo rurale ed educazione ambientale
nel settore faunistico;
      d) potenziare    il   ruolo   dei   parchi   faunistici   nella
conservazione  della biodiversita', allo scopo di proteggere la fauna
selvatica e di salvaguardare la diversita' biologica.