(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 2 del 10 gennaio 2007)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la  legge  regionale  n.  4  marzo  2005,  n. 5 (Norme per
l'accoglienza   e   l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei
cittadini  stranieri immigrati) e, in particolare, le disposizioni di
cui all'Art. 25, commi 6 e 7, che prevedono l'istituzione dell'Elenco
regionale   dei   mediatori  culturali,  rinviando  a  un  successivo
regolamento  di  attuazione  - da adottare su proposta dell'Assessore
competente  in materia di immigrazione, di concerto con gli assessori
competenti  in  materia  di  formazione professionale e di protezione
sociale  -  la disciplina della sua tenuta e revisione periodica e la
definizione  dei  criteri,  dei  requisiti  e  delle modalita' per le
relative iscrizioni e cancellazioni;
    Visto   inoltre  l'Art.  30  della  legge  medesima,  in  cui  si
stabilisce che il suddetto regolamento attuativo sia approvato previo
parere della competente Commissione consiliare;
    Visto  il  testo regolamentare predisposto, ai sensi della citata
normativa,  dalla  Direzione  centrale  istruzione,  cultura, sport e
pace,   presso   la   quale   e'   istituito  l'elenco  suddetto,  in
collaborazione   con   la   Direzione  centrale  lavoro,  formazione,
universita'  e  ricerca  e  la Direzione centrale salute e protezione
sociale;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. n. 3062 del
15 dicembre   2006,  adottata  previo  parere  favorevole  della  III
Commissione consiliare permanente;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento  per  la  tenuta  e  la revisione
dell'elenco  regionale  n. dei mediatori culturali previsto dall'Art.
25,  commi  6  e  7,  e dall'Art. 30 della legge regionale n. 4 marzo
2005,  n.  5  (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle
cittadine  e  dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY