(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 7
                           febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                        Modifica all'Art. 20

    1.  Dopo  il  comma  7-bis  dell'Art. 20 della legge regionale 1°
luglio  1994,  n.  29  (norme regionali per la protezione della fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio) e' inserito il seguente comma:
    «7-ter.  Le province, nell'ambito della composizione del comitato
di  gestione  di  cui  al  comma  3, possono stabilire di variarne il
numero  dei  componenti  sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto
dei  criteri  di  proporzionalita'  stabiliti  dall'Art. 14, comma 10
della legge n. 157/1992.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 2 febbraio 2007
                              BURLANDO