(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2
                             marzo 2007)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  27 maggio  2002,  n.  18  (Norme per
l'introduzione  dei  prodotti  biologici, tipici e tradizionali nelle
mense  pubbliche  e  programmi di educazione alimentare nella Regione
Toscana);
    Visto il D.I.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R con cui e' stato emanato
il Regolamento di attuazione della suddetta legge regionale;
    Considerato   che  le  Associazioni  rappresentative  degli  enti
locali,  in  occasione  del Tavolo di concertazione istituzionale del
9 novembre  2006 del Piano annuale di finanziamento anno 2006, di cui
all'Art.  3  della  legge  regionale  n.  18/2002, hanno richiesto di
semplificare  delle  procedure  amministrative per la concessione dei
contributi  e  la  verifica  delle  attivita'  svolte,  previste  dal
regolamento  di attuazione, in quanto le procedure vigenti comportano
adempimenti  di  elevato impatto amministrativo, che si sono rivelati
ingiustificati rispetto alle finalita' della legge;
    Considerato  che  tale  richiesta  e' condivisibile e corrisponde
alle   finalita'   della  legge  regionale  11  luglio  2006,  n.  31
(Disposizioni  in  materia  di contributi straordinari concessi dalla
Regione agli enti locali);
    Vista  la preliminare decisione della giunta regionale 6 novembre
2006,  n.  23  adottata previa acquisizione del parere del Presidente
del Comitato Tecnico della Programmazione, e dell'intesa raggiunta al
Tavolo  di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del
Consiglio  regionale  e  al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini
dell'acquisizione  dei  pareri  previsti  dall'Art.  42,  comma  2, e
dall'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;
    Dato  atto  che  il Consiglio regionale non ha espresso il parere
entro i termini previsti dallo Statuto regionale;
    Dato  atto  che  il Consiglio delle autonomie locali ha espresso,
nella seduta del 17 novembre 2006, parere favorevole;
    Vista  la  deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2007,
n. 125, che approva le modifiche al regolamento regionale emanato con
decreto  del Presidente della giunta regionale del 7 gennaio 2003, n.
2/R  (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002,
n.  18  «Nonne  per  l'introduzione  dei prodotti biologici, tipici e
tradizionali   nelle   mense  pubbliche  e  programmi  di  educazione
alimentare nella Regione Toscana»);
                               Emana:

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art.  2  del  decreto  del Presidente della giunta
                        regionale n. 2/R/2003

    1.  L'Art.  2  del  regolamento regionale emanato con decreto del
Presidente   della  giunta  regionale  del  7 gennaio  2003,  n.  2/R
(Regolamento  di  attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n.
18  «Norme  per  l'introduzione  dei  prodotti  biologici,  tipici  e
tradizionali   nelle   mense  pubbliche  e  programmi  di  educazione
alimentare nella Regione Toscana) e' sostituito dal seguente:
    «Art.  2  (Domanda di contributo, termini e documentazione). 1. I
contributi  di  cui  all'Art.  2,  comma  1,  lettera a), della legge
regionale  sono  concessi ai comuni singoli o associati, alle aziende
unita'  sanitarie  locali (aziende USL) e alle aziende per il diritto
allo  studio  universitario  (ARDSU)  per  l'introduzione nelle mense
scolastiche e universitarie e nelle refezione ospedaliere per degenti
dei  prodotti  da  agricoltura  biologica, da agricoltura integrata e
tipici, come definiti dall'Art. 1, comma 2 della legge regionale.
    2.  Con decreto dirigenziale da adottarsi dopo l'approvazione del
piano  annuale di finanziamento previsto dall'Art. 3 della legge sono
approvati  i  modelli  di domanda di contributo. La domanda, che deve
essere  presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Toscana del suddetto decreto dirigenziale,
deve evidenziare:
      a) la  differenza  di  spesa  che  deve  essere  sostenuta  per
l'introduzione  o  l'incremento,  nel servizio mensa o refezione, dei
prodotti  di  cui  al  comma  1  rispetto alla spesa sostenuta per il
servizio nell'anno precedente la domanda di contributo;
      b) le  percentuali  dei  prodotti  di  cui  al  comma 1, che si
intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari;
      c) l'avvenuta   istituzione  della  commissione  mensa  di  cui
all'Art. 2, comma 2, della legge regionale.
    3.  La  domanda  di  contributo  puo' essere presentata anche dai
comuni  singoli  o  associati, dalle aziende U.S.L. e dalle ARDSU che
hanno gia' introdotto nelle mense o nelle refezioni i prodotti di cui
al  comma  1  a  condizione  che  l'introduzione  sia  avvenuta  dopo
l'entrata in vigore della legge regionale. In questo caso, la domanda
deve evidenziare:
      a) la  differenza  di  spesa  sostenuta  per l'introduzione nel
servizio  mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto
alla   spesa   sostenuta   per   il   servizio  nell'anno  precedente
l'introduzione dei suddetti prodotti;
      b) le  percentuali  dei  prodotti di cui al comma 1, utilizzati
sul totale degli approvvigionamenti alimentari.»