(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 marzo 2007) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto; Vista la legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana); Visto il D.I.G.R. 7 gennaio 2003, n. 2/R con cui e' stato emanato il Regolamento di attuazione della suddetta legge regionale; Considerato che le Associazioni rappresentative degli enti locali, in occasione del Tavolo di concertazione istituzionale del 9 novembre 2006 del Piano annuale di finanziamento anno 2006, di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 18/2002, hanno richiesto di semplificare delle procedure amministrative per la concessione dei contributi e la verifica delle attivita' svolte, previste dal regolamento di attuazione, in quanto le procedure vigenti comportano adempimenti di elevato impatto amministrativo, che si sono rivelati ingiustificati rispetto alle finalita' della legge; Considerato che tale richiesta e' condivisibile e corrisponde alle finalita' della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (Disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali); Vista la preliminare decisione della giunta regionale 6 novembre 2006, n. 23 adottata previa acquisizione del parere del Presidente del Comitato Tecnico della Programmazione, e dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'Art. 42, comma 2, e dall'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale; Dato atto che il Consiglio regionale non ha espresso il parere entro i termini previsti dallo Statuto regionale; Dato atto che il Consiglio delle autonomie locali ha espresso, nella seduta del 17 novembre 2006, parere favorevole; Vista la deliberazione della giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 125, che approva le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 «Nonne per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana»); Emana: il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 2/R/2003 1. L'Art. 2 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Domanda di contributo, termini e documentazione). 1. I contributi di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale sono concessi ai comuni singoli o associati, alle aziende unita' sanitarie locali (aziende USL) e alle aziende per il diritto allo studio universitario (ARDSU) per l'introduzione nelle mense scolastiche e universitarie e nelle refezione ospedaliere per degenti dei prodotti da agricoltura biologica, da agricoltura integrata e tipici, come definiti dall'Art. 1, comma 2 della legge regionale. 2. Con decreto dirigenziale da adottarsi dopo l'approvazione del piano annuale di finanziamento previsto dall'Art. 3 della legge sono approvati i modelli di domanda di contributo. La domanda, che deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del suddetto decreto dirigenziale, deve evidenziare: a) la differenza di spesa che deve essere sostenuta per l'introduzione o l'incremento, nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1 rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno precedente la domanda di contributo; b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, che si intendono utilizzare sul totale degli approvvigionamenti alimentari; c) l'avvenuta istituzione della commissione mensa di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale. 3. La domanda di contributo puo' essere presentata anche dai comuni singoli o associati, dalle aziende U.S.L. e dalle ARDSU che hanno gia' introdotto nelle mense o nelle refezioni i prodotti di cui al comma 1 a condizione che l'introduzione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge regionale. In questo caso, la domanda deve evidenziare: a) la differenza di spesa sostenuta per l'introduzione nel servizio mensa o refezione, dei prodotti di cui al comma 1, rispetto alla spesa sostenuta per il servizio nell'anno precedente l'introduzione dei suddetti prodotti; b) le percentuali dei prodotti di cui al comma 1, utilizzati sul totale degli approvvigionamenti alimentari.»