(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del
                           12 aprile 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 17/2003
    1.  Al  comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 15 luglio 2003,
n.  17  (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo
le  parole  «Le  attivita'  di  cui  al  comma  1»,  sono inserite le
seguenti:  «ad  eccezione  di  quelle  realizzate  all'interno di una
specifica manifestazione, rassegna o festival».