(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 12 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 17/2003 1. Al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole «Le attivita' di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival».