(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2007)

                            IL PRESIDENTE
    Visto l'Art. 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004,
n.  1  (  finanziaria  2004)  ai  sensi  del  quale l'amministrazione
regionale   e'   autorizzata  a  concedere  contributi  alle  imprese
esercenti servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e  quelli  delle limitrofe
Repubbliche  di  Slovenia  e  Croazia,  purche' conseguenti a formali
affidamenti  da  parte  di  soggetto  pubblico  che  abbia  imposto i
relativi obblighi di servizio;
    Visto  in  particolare  il  comma 130 del citato Art. 4, il quale
prescrive  che  i contributi potranno essere concessi a copertura del
disavanzo    derivante    dai   soli   maggiori   oneri   conseguenti
all'applicazione  degli  obblighi  di servizio da parte delle imprese
affidatarie  e  che il suddetto regolamento sia sottoposto a notifica
preventiva  alla  commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'Art.
88, paragrafo 3 del TCE;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di  accesso),  la  quale  all'Art.  30  prevede  che  i  criteri e le
modalita'  ai  quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali
devono  attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti per legge;
    Vista  la  decisione  della  commissione  europea  C(2007)449 del
21 febbraio  2007  di compatibilita' dell'aiuto n. 62/2005 in oggetto
con le regole del Trattato;
    Visto   il   testo  regolamentare  in  merito  predisposto  dalla
direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed
infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale;
    Ritenuto  che il medesimo permetta la corretta applicazione delle
disposizioni  normative vigenti in materia di affidamenti di pubblici
servizi  e  consenta  l'esercizio  di un'attivita' necessaria al fine
della  esigenza generale di mobilita', ritenuta strategica in termini
di allargamento dei rapporti transfrontalieri;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2007, n.
445;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  per  la gestione dei servizi
marittimi  internazionali di linea tra i porti della Regione autonoma
Friuli-Venezia   Giulia  e  quelli  delle  limitrofe  Repubbliche  di
Slovenia  e  Croazia  di  cui  all'Art.  4,  comma  129,  della legge
regionale  26  gennaio  2004,  n.  1», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY