(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 14 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; considera altresi' l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione dell'Art. 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future. 2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo: a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civilta' e di sviluppo, secondo criteri di solidarieta' ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrita' del patrimonio ambientale; b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza, il deflusso necessario alla vita negli alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati; c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione; d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale; e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere e per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'; f) il miglioramento della qualita' delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; g) il raggiungimento degli obiettivi di qualita', sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque; h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate; i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'Art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000; il livello e le modalita' del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna. 3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo: a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture; b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri; c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali; d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.