(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del
                          14 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in
quanto  risorsa  limitata  di  alto  valore  ambientale, culturale ed
economico;  considera  altresi'  l'accesso  all'acqua  quale  diritto
umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso, in attuazione
dell'Art. 43 della Costituzione, al fine di salvaguardare i diritti e
le aspettative delle generazioni future.
    2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il
governo  delle  risorse  idriche  sotto  il  profilo  quantitativo  e
qualitativo, promuovendo:
      a) l'uso  responsabile  e  sostenibile della risorsa idrica, in
quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civilta' e di
sviluppo, secondo criteri di solidarieta' ed in funzione di obiettivi
di    salvaguardia   dei   diritti   delle   future   generazioni   e
dell'integrita' del patrimonio ambientale;
      b) le   azioni  necessarie  per  tutelare  le  acque  destinate
prioritariamente  al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine
agli  altri  usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini
idrografici  di  competenza,  il  deflusso necessario alla vita negli
alvei a salvaguardia permanente degli ecosistemi interessati;
      c) la  gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione
dei relativi canoni di concessione;
      d) l'approvvigionamento  primario  delle  risorse  idriche  per
l'uso civile, irriguo, agricolo ed industriale;
      e) l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del servizio idrico
multisettoriale  regionale  per  la  gestione e la manutenzione delle
infrastrutture,  degli  impianti e delle opere e per la conservazione
dei  beni  preposti  all'uso  ed  alla  tutela  delle  acque, secondo
principi  industriali  e  criteri  di  efficienza,  di efficacia e di
economicita';
      f) il  miglioramento della qualita' delle acque, anche sotto il
profilo  igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento;
      g) il raggiungimento degli obiettivi di qualita', sulla base di
un  approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse
di inquinamento e degli usi delle acque;
      h) la  salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti
socialmente  ed  economicamente  svantaggiati  o  residenti  in  zone
territorialmente svantaggiate;
      i) la  definizione  di  politiche per il recupero dei costi dei
servizi  idrici  per  un uso sostenibile delle risorse ed il recupero
del  costo  della  risorsa,  del costo ambientale dell'utilizzo e dei
costi  industriali  e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei
principi  stabiliti  dall'Art.  9  della  direttiva n. 2000/60/CE del
23 ottobre  2000;  il livello e le modalita' del recupero dei costi a
carico  delle  utenze  devono  tener conto delle conseguenze sociali,
ambientali  ed  economiche  del  recupero  stesso,  come  pure  delle
specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
    3.  La  presente  legge  disciplina  inoltre  funzioni  e compiti
primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo,
promuovendo:
      a) la  prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo,
prioritariamente,    la   sicurezza   delle   popolazioni   e   delle
infrastrutture;
      b) la  difesa  e  la  regolazione dei corsi d'acqua, delle aree
limitrofe, delle zone umide e lacustri;
      c) la  difesa  e  il  consolidamento  dei  versanti  delle aree
instabili e dei litorali;
      d) la  realizzazione,  la  manutenzione  e  la  gestione  delle
infrastrutture idrauliche e degli impianti.