(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 23 del 6 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria
2004) e successive modifiche;
   Visto  in  particolare  l'art. 6, commi 4 e seguenti, della citata
legge   regionale,   che   autorizza  l'amministrazione  regionale  a
concedere  agli  enti  pubblici proprietari delle strutture ricettive
turistiche di cui al titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002,
n.  2  (disciplina  organica del turismo), finanziamenti pluriennali,
per  una  durata  massima  di  dieci anni, a riduzione degli oneri di
ammortamento,  in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per
la   realizzazione  di  interventi  diretti  al  miglioramento  delle
strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle
attrezzature e degli arredi;
   Visto  il  comma  5  del  sopraccitato  art. 6, legge regionale n.
1/2004,  che prevede che la giunta regionale stabilisce le specifiche
condizioni  dei  mutui  da  stipulare,  i  criteri  e le modalita' di
attuazione  nella  concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui
al comma 4;
   Visto  il  regolamento concernente i criteri e le modalita' per la
concessione  ed  erogazione  dei finanziamenti pluriennali, in favore
degli  enti  pubblici,  per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni
montani,  delle  strutture  ricettive  turistiche  di  proprieta' dei
medesimi  enti,  di  cui  all'art.  6, commi 4 e seguenti della legge
regionale  26  gennaio 2004, n. 1, emanato con decreto del Presidente
della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres;
   Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in
fase   applicativa  del  regolamento,  adeguare  alcune  disposizioni
relative  ai  massimali di intervento, introdurre alcune disposizioni
in merito alla modalita' di concessione dei finanziamenti' nonche' al
vincolo di destinazione dei beni oggetto dei finanziamenti;
   Ritenuto  pertanto  di  approvare le modifiche al regolamento piu'
volte citato, secondo il testo allegato, costituente parte integrante
e sostanziale del presente atto;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche,  in  materia  di  procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
   Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione;
   Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1062 datata 11
maggio 2007;
                              Decreta:
   1.  Sono  approvate  le  modifiche ed integrazioni al "Regolamento
concernente  criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti  pluriennali,  in  favore  degli  enti pubblici, per il
mantenimento  e  lo  sviluppo,  nei  Comuni  montani, delle strutture
ricettive turistiche di proprieta' dei medesimi enti, di cui all'art.
6,  commi  4  e  seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
("Disposizioni  per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (legge  finanziaria
2004)")",  emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio
2005,  n.  0139/Pres,  nel  testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e fare
osservare  dette  disposizioni  quali  modifiche  ed  integrazioni  a
regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY