(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004) e successive modifiche; Visto in particolare l'art. 6, commi 4 e seguenti, della citata legge regionale, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere agli enti pubblici proprietari delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (disciplina organica del turismo), finanziamenti pluriennali, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi diretti al miglioramento delle strutture stesse, ivi compresa l'acquisizione e la sostituzione delle attrezzature e degli arredi; Visto il comma 5 del sopraccitato art. 6, legge regionale n. 1/2004, che prevede che la giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, i criteri e le modalita' di attuazione nella concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al comma 4; Visto il regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprieta' dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres; Preso atto che risulta necessario, a seguito di quanto rilevato in fase applicativa del regolamento, adeguare alcune disposizioni relative ai massimali di intervento, introdurre alcune disposizioni in merito alla modalita' di concessione dei finanziamenti' nonche' al vincolo di destinazione dei beni oggetto dei finanziamenti; Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al regolamento piu' volte citato, secondo il testo allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1062 datata 11 maggio 2007; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprieta' dei medesimi enti, di cui all'art. 6, commi 4 e seguenti della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)")", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 0139/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY