(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", ed in particolare l'art. 6 che stabilisce che le Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno nazionale; Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 recante "Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi"; Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 recante "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca" e in particolare l'art. 15 che detta "Modifiche alla legge regionale n. 23/1999 concernente la raccolta, conservazione e commercio dei tartufi"; Atteso che il comma 7 dell'art. 15 della suddetta legge regionale n. 17/2006 stabilisce che, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai; Ritenuto di approvare, con il presente atto, il regolamento recante i predetti criteri e modalita'; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres.; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1174 del 18 maggio 2007; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento recante criteri e modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23, come integrato dall'art. 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY