(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 23 del 6 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista la legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante "Normativa quadro in
materia  di  raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati  destinati  al  consumo",  ed  in particolare l'art. 6 che
stabilisce  che  le  Regioni provvedono a disciplinare la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno nazionale;
Vista la legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 recante "Disciplina di
raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi";
Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 recante "Interventi in
materia  di  risorse  agricole,  naturali,  forestali e montagna e in
materia  di  ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca" e
in particolare l'art. 15 che detta "Modifiche alla legge regionale n.
23/1999  concernente  la  raccolta,  conservazione  e  commercio  dei
tartufi";
Atteso  che il comma 7 dell'art. 15 della suddetta legge regionale n.
17/2006  stabilisce  che, con regolamento regionale, sono stabiliti i
criteri  e  le modalita' per il riconoscimento delle associazioni dei
tartufai;
Ritenuto di approvare, con il presente atto, il regolamento recante i
predetti criteri e modalita';
Visto  il  decreto  del  Presidente  della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,    concernente    il    regolamento   di   organizzazione
dell'amministrazione  regionale  e  degli  Enti  regionali, da ultimo
modificato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n.
0159/Pres.;
Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1174 del 18
maggio 2007;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il "Regolamento recante criteri e modalita' per il
riconoscimento  delle  associazioni  dei  tartufai di cui all'art. 9,
comma  1-bis,  della  legge  regionale  16  agosto  1999, n. 23, come
integrato  dall'art.  15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17"
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY