(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25
                         del 21 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Piemonte  concorre allo sviluppo dell'ordinata e
civile convivenza della comunita' regionale attraverso interventi nei
settori  dell'educazione  alla  legalita',  della prevenzione e della
lotta   contro   la   criminalita'   organizzata,   della  formazione
professionale  e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della
criminalita' e di sensibilizzazione della societa' civile.
    2.  Gli  interventi di cui al comma i sono promossi, progettati e
realizzati  anche  in collaborazione o su iniziativa di enti locali e
associazioni,   fondazioni,  cooperative,  comunita'  di  recupero  e
organizzazioni   di   volontariato,  operanti  nel  campo  sociale  e
regolarmente costituite.