(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale attraverso interventi nei settori dell'educazione alla legalita', della prevenzione e della lotta contro la criminalita' organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalita' e di sensibilizzazione della societa' civile. 2. Gli interventi di cui al comma i sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunita' di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.