(Provincia di Bolzano)
(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 26 del 27 giugno 2007)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              promulga
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 379, del 5
febbraio 2007;
                                Emana
il seguente regolamento:
Registrato  alla  Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro 1, foglio
18
                               Art. 1.

   1.  La  lettera  f)  del  comma  3,  dell'art.  20 del decreto del
Presidente  della  Giunta  provinciale  30  ottobre  2000,  n. 39,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituita:
   «f)  nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti
ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda.».
   2.  Il  comma  6,  dell'art.  20  del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e'
cosi' sostituito:
   «6.   Nelle   localita'   montane   sprovviste   di   impianti  di
distribuzione  di carburanti, l'autorizzazione puo' essere rilasciata
al comune, se non vi sono altri richiedenti.».
   3. I commi 7, 7-bis, 8 e 9 dell'art. 20 del decreto del Presidente
della  Giunta  provinciale  30  ottobre  2000,  n. 39,  e  successive
modifiche, sono abrogati.