(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 379, del 5 febbraio 2007; Emana il seguente regolamento: Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007, registro 1, foglio 18 Art. 1. 1. La lettera f) del comma 3, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda.». 2. Il comma 6, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «6. Nelle localita' montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti, l'autorizzazione puo' essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.». 3. I commi 7, 7-bis, 8 e 9 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono abrogati.