(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        96 del 6 luglio 2007)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento degli
impianti  sportivi  di  proprieta'  degli  enti  locali  non  gestiti
direttamente  dagli  stessi,  ai  sensi  dell'Art. 90, comma 25 della
legge  27  dicembre  2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).
    2.  Gli  impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di
proprieta'  degli enti locali, o nelle loro disponibilita' per almeno
dieci   anni,  realizzati  per  un  uso  prevalentemente  sportivo  e
attrezzati  per  una  o  piu'  attivita' sportive, esercitate anche a
livello agonistico.
    3.  L'uso  degli  impianti sportivi deve improntarsi alla massima
fruibilita'  da  parte  di  cittadini,  di  associazioni  e  societa'
sportive,  di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole,
per  la  pratica  di  attivita'  sportive, ricreative e sociali ed e'
garantito,  sulla  base  di criteri obiettivi, a tutte le societa' ed
associazioni  sportive che praticano le attivita' a cui l'impianto e'
destinato.
    4.   La   presente   legge   favorisce  e  valorizza  la  cultura
dell'associazionismo  sportivo  espressione  del  territorio e che da
anni opera nel settore sportivo e senza finalita' di lucro.