(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge ha come finalita': a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonche' la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti; b) l'uniformita' dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualita' luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale; c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attivita' di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonche' degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette; e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione; f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione. 2. Ai fini della presente legge il cielo stellato e' considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.