(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'

   1.   La   presente  legge  ha  come  finalita':  a)  la  riduzione
dell'inquinamento luminoso e ottico, nonche' la riduzione dei consumi
energetici da esso derivanti;
   b) l'uniformita' dei criteri di progettazione per il miglioramento
della  qualita'  luminosa  degli  impianti  per  la  sicurezza  della
circolazione stradale;
   c)  la  protezione  dall'inquinamento  luminoso  dell'attivita' di
ricerca   scientifica   e   divulgativa   svolta   dagli  osservatori
astronomici;
   d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale
inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali
e  vegetali,  nonche'  degli  equilibri ecologici sia all'interno che
all'esterno delle aree naturali protette;
   e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;
   f)   la  diffusione  tra  il  pubblico  delle  tematiche  relative
all'inquinamento  luminoso  e la formazione di tecnici con competenze
nell'ambito dell'illuminazione.
   2.  Ai  fini della presente legge il cielo stellato e' considerato
patrimonio naturale da conservare e valorizzare.