(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 29 giugno 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005,
n.  18,  recante  «Norme  regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita'  del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di
nuove  attivita'  imprenditoriali,  ed in particolare gli articoli 29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa)  e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per
la  trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad  elevato  rischio di
precarizzazione   in   rapporti   di   lavoro   subordinato  a  tempo
indeterminato);
   Visto  il  programma  triennale  regionale  di politica del lavoro
2006-2008,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta regionale 21
aprile 2006, n. 856;
   Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione e l'erogazione degli
incentivi  previsti  dagli  articoli  30,  31,  32  e  33 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la
tutela  e  la  qualita'  del lavoro)», emanato con proprio decreto 20
febbraio 2007, n. 033/Pres., di seguito denominato regolamento;
   Ritenuto  di  introdurre nel Regolamento misure di semplificazione
procedimentale  che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in
capo ai soggetti richiedenti;
   Sentiti  il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale  e la
commissione  regionale  per il lavoro, che nelle rispettive sedute di
data  7  maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo
predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007, n.
1079,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
regolamento  recante  «Modifiche  al Regolamento per la concessione e
l'erogazione  degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33
della  legge  regionale  9  agosto  2005,  n. 18 (norme regionali per
l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del lavoro), emanato con
decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.»;
   Sentito  il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del
18  maggio  2007  ha  esaminato il testo del regolamento di cui sopra
esprimendo  sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b),
della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.  1  (principi  e norme
fondamentali   del   sistema   Regione   -   autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;
   Ritenuto   opportuno,   ai   fini   del  coordinamento  del  testo
regolamentare,  apportare  al medesimo alcune ulteriori modifiche, in
particolare  all'art.  2, comma 5, e all'art. 6, comma 3, relativi ai
requisiti   che   le   assunzioni   a   tempo   indeterminato   e  le
stabilizzazioni   devono   soddisfare   per   essere   ammissibili  a
contributo,  all'art.  14,  comma  4,  relativo alle verifiche che le
Province  devono  effettuare  prima  dell'erogazione degli incentivi,
all'art.  15,  comma  4,  relativo  alle  variazioni  intervenute nel
soggetto  richiedente,  e  all'art. 16, commi 1, 3 e 4, relativo alla
revoca degli incentivi;
   Sentita,  ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale
n.  18/2005,  la  competente Commissione del Consiglio regionale, che
nelle  sedute  dell'11  e  14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento
allegato  al  presente provvedimento, come risultante all'esito delle
ulteriori  modifiche  di  cui  sopra,  esprimendo sul medesimo parere
favorevole;
   Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 1494 del 22
giugno 2007;
                              Decreta:
   1.  E'  approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento
per  la  concessione  e  l'erogazione  degli incentivi previsti dagli
articoli  30,  31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio
2007,  n. 033/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY