(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per
favorire   l'accesso   alla  casa  a  soggetti  che  sono  considerai
meritevoli  del  sostegno  pubblico  costituisce  servizio  abitativo
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per
gli  effetti  dell'art.  9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(legge  per  il  governo  del territorio). 2. Fanno parte del sistema
regionale  di  edilizia  residenziale  pubblica i servizi abitativi a
canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in
affitto;  per  servizi  abitativi a canone convenzionato si intendono
gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche:
a)  destinati  a  categorie  di  cittadini  che  non sono in grado di
sostenere  i  canoni  di  libero  mercato,  ovvero che hanno esigenze
abitative  di  tipo  temporaneo collegate a particolari condizioni di
lavoro o di studio;
b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato;
c)  per  la  cui  realizzazione sono previste agevolazioni diverse da
sovvenzioni  pubbliche,  quali  la  cessione  di  aree  o l'accesso a
finanziamenti agevolati.