(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 41 del 10 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto  l'art.  3, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 23 gennaio
2007,  n.  1 «Legge finanziaria 2007» in base ai quali alle province,
ai  comuni,  alle  comunita'  montane  e alla comunita' collinare del
Friuli sono assegnati dei fondi a titolo di definitivo concorso negli
oneri  derivanti  dall'istituzione  del  comparto unico regionale del
pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalita' stabiliti
da regolamento;
Visto l'art. 2, comma 28, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22
«Assestamento  del  bilancio  2007 e del bilancio pluriennale per gli
anni  2007-2009»,  il cui disposto precisa, in via di interpretazione
autentica del comma 25, dell'art. 3 della legge regionale 1/2007, che
con il termine «Comuni» si intendono anche le unioni di comuni;
Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 14 settembre
2007,  n.  2169  con  la  quale  si  e provveduto ad approvare in via
definitiva  il  «Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a
favore  delle  province,  dei  comuni,  delle unioni di comuni, delle
comunita'  montane e della comunita' collinare del Friuli, di fondi a
titolo  di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione
del  comparto  unico  regionale del pubblico impiego (di cui all'art.
127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)»;
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  «Regolamento  di  definizione  dei  criteri di
riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni,
delle  comunita'  montane  e della comunita' collinare del Friuli, di
fondi   a   titolo  di  definitivo  concorso  negli  oneri  derivanti
dall'istituzione  del  comparto  unico regionale del pubblico impiego
(di  cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)»,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY