(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di
interventi  e  servizi  per  la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale» ed in particolare l'art. 59 della citata legge,
recante   «Reddito   di   base   e  progetti  di  inclusione  per  la
cittadinanza»;
   Richiamato  in  particolare  il  comma 4 del predetto articolo che
dispone    che   con   regolamento   regionale   sono   definiti   le
caratteristiche  e le modalita' di attuazione del reddito di base per
la cittadinanza;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1885 del 27
luglio  2007  con  la  quale  e' stato approvato in via definitiva il
«Regolamento  per  l'attivazione sperimentale del reddito di base per
la  cittadinanza  di  cui  all'art. 59 della legge regionale 31 marzo
2006, n. 6»;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2009 del 24
agosto  2007  che ha rettificato il testo regolamentare approvato con
la  suddetta  deliberazione  1885/2007 modificando la lettera a), del
comma 1, dell'art. 3 e l'art. 9 dello stesso;
   Visto  il  decreto  del  Direttore  centrale  salute  e protezione
sociale  n. 760 del 5 settembre 2007 che ha provveduto alla rettifica
di  alcuni  errori materiali contenuti nel testo del «Regolamento per
l'attivazione sperimentale del reddito di base per la cittadinanza di
cui  all'art.  59  della  legge  regionale  31 marzo 2006, n. 6» come
risultante  dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1885 del 27
luglio 2007 e n. 2009 del 24 agosto 2007;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:
   1. E' approvato il «Regolamento per l'attivazione sperimentale del
reddito  di  base  per la cittadinanza di cui all'art. 59 della legge
regionale  31  marzo  2006,  n.  6»,  nel  testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY