(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 26 settembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 8 «Interventi in materia di lavoro, formazione, universita', ricerca e attivita' produttive», il quale al comma 72 stabilisce che i criteri e le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle societa' di gestione degli alberghi diffusi di cui al precedente comma 69 dell'articolo medesimo siano determinati da un apposito regolamento regionale di esecuzione; Ritenuto opportuno ridefinire tali criteri alla luce della nuova regolamentazione degli aiuti di importanza minore «de minimis» (Reg. CE n. 1998 del 15 dicembre 2006), e dei nuovi indirizzi politici per lo sviluppo dei progetti di Albergo diffuso; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e ritenuto di approvarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2007 n. 1961; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalita' di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle societa' di gestione degli alberghi diffusi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY