(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
  della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed
in  particolare  l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati
membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;
   Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31
maggio   2000,  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del
Regolamento    (CE)    n.    1493/1999    del    Consiglio   relativo
all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo ed in particolare
quelle in ordine al potenziale produttivo;
   Visto   il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  27  luglio  2000,  concernente  le norme di attuazione del
Regolamento  (CE)  del  Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE)
della  Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune
del  mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce
alle  Regioni e Province autonome il compito di stabilire le relative
modalita'  e  procedure  per  la  concessione  dei  diritti  di nuovi
impianti di vigneto;
   Vista  la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA
del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul BUR. n. 39 del 26 settembre
2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto;
   Visto  il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre
2000, n. 0438/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento di
attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei
Regolamenti  (CE)  n.  1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale
produttivo viticolo;
   Visto in particolare l'art. 13, comma 4, del succitato decreto che
pone  in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura il compito di
assegnare ai conduttori i diritti di impianto derivanti dalla riserva
regionale;
   Visto  altresi' il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre
2002,  n. 0375/Pres. relativo all'approvazione del «Regolamento bando
concernente  l'individuazione  dei  criteri,  delle  modalita'  e del
prezzo  di  cessione  per  l'assegnazione dei diritti derivanti dalla
riserva  regionale»,  emanato  ai  sensi dell'art. 11 del decreto del
presidente della giunta regionale n. 0438/Pres./2000.
   Considerato  che al succitato decreto del Presidente della Regione
4  dicembre 2002, n. 0375/Pres non e' stata data attuazione in quanto
l'art.   64  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato» (legge finanziaria 2002,) prevedeva che tutti i vigneti
impiantati  abusivamente anteriormente al 1 settembre 1993, dovessero
essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati;
   Considerato,  inoltre,  che  l'art.  64 della legge n. 448/2001 e'
stato  successivamente  definito  incostituzionale  a  seguito  della
Sentenza  della  Corte  del  18 dicembre 2003 n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale;
   Visto  infine  il  decreto  del Presidente della Regione 17 giugno
2004,  n.  0198/Pres.,  che  ha  abrogato  il  precedente decreto del
presidente  della  giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e
che ha approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico
amministrative  in  applicazione  dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e
1227/2000   in  materia  di  potenziale  produttivo  viticolo,  e  in
particolare  gli  articoli  14  (Riserva  regionale) e 16 (Impianto o
reimpianto irregolare di vigneto);
   Ritenuto  di  procedere  all'assegnazione  dei diritti di impianto
derivanti  dalla  riserva,  e  comunque  fino  al  loro  esaurimento,
adottando  il  procedimento a graduatoria sulla base delle istanze di
sanatoria   pervenute  all'ERSA  entro  il  31  dicembre  2001,  alla
Direzione  regionale  dell'agricoltura  entro il 20 agosto 2004, alla
Direzione  centrale  risorse agricole, naturali, forestali e montagna
entro  il  31  luglio 2007, e relativamente alle istanze per le quali
non   sono   stati   depositati  i  relativi  diritti  di  reimpianto
regolarmente acquistati sul mercato;
   Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 45 della legge regionale 17
luglio  1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale 11
maggio  1993,  n.  18  le  competenze  in  materia  di gestione dello
schedario  vitivinicolo  e  del  potenziale  viticolo  erano  in capo
all'ERSA,   che   le   esercitava   attraverso   il   Servizio  della
vitivinicoltura;
   Vista  la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e
le funzioni attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -
ERSA  -  ed  in  particolare il combinato disposto degli articoli 17,
comma  6 e 18, commi 1 e 2, in merito alla titolarita' delle funzioni
nella fase transitoria;
   Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1765 dd. 2 luglio
2004,  che  definisce  il  riparto  delle  competenze  in  materia di
agricoltura fra Amministrazione regionale ed Agenzia regionale per lo
sviluppo  rurale - ERSA -ed in particolare attribuisce alla Direzione
centrale  risorse  agricole,  naturali,  forestali  e della montagna,
Servizio  produzioni  agricole le funzioni relative alla gestione del
potenziale e dello schedario viticolo regionale;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2025 dell'11
luglio  2000,  concernente  l'inventano del potenziale produttivo del
settore viticolo regionale;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2463 d.d. 8
agosto   2000   con  la  quale  sono  state  apportate  modifiche  ed
integrazioni alla citata D.G.R. n. 2025/2000;
   Vista  la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, concernente «Norme
in materia di risorse forestali», e in particolare gli articoli 102 e
103  che,  rispettivamente,  riaprono  i  termini per la richiesta di
regolarizzazione  dei  vigneti dal 2 giugno 2007 al 31 luglio 2007, e
stabiliscono  criteri  e modalita' per la presentazione delle domande
di  regolarizzazione  dei  vigneti  irregolarmente  impiantati dal 1°
aprile 1987 al 31 agosto 1998;
   Atteso  che  in  regione  la  superficie  per  la  quale  e' stata
presentata  istanza  di  sanatoria in deroga per vigneti abusivamente
impiantati,  relativamente  alle richieste di deroga presentate negli
anni 2000/2001 e 2004, ammonta a complessivi ettari 153.53.19;
   Considerato  che  sussistono  oggettive  difficolta'  da parte dei
conduttori  di  superfici  vitate  di  acquistare  sul libero mercato
diritti  di  reimpianto  per  piccole  superfici al fine di sanare le
violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga
e  che  pertanto  e'  opportuno  che  i diritti della riserva vengano
utilizzati per concorrere a sanare detta tipologia di abusivismo che,
tra  l'altro,  accomuna  la  maggior  parte  dei conduttori che hanno
richiesto la deroga;
   Ritenuto  opportuno  assegnare  la  totalita' dei diritti presenti
nella   riserva   ai   conduttori   che   hanno   realizzato  vigneti
anteriormente  al 1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8
del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art.
11,  comma  3, del citato decreto n. 0438/ Pres./2000 e dell'articolo
16, comma 4 del citato decreto n. 0198/Pres./2004;
   Ritenuto,  inoltre,  di  istruire la graduatoria concedendo in via
prioritaria  l'acquisto dei citati diritti della riserva regionale ai
conduttori  che  hanno  presentato istanza di sanatoria in deroga per
aver compiuto le violazioni di minor entita' in termini di superficie
abusivamente   realizzata,   e  di  prevedere  che  la  richiesta  di
assegnazione  possa avere luogo versando un corrispettivo pari al uso
del prezzo di mercato;
   Considerate  le  oscillazioni  subite  dal  valore  dei diritti di
reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000
al  2007,  e  ritenuto  di  prendere  in  considerazione il valore di
mercato  attuale,  in  quanto  lo  stesso rappresenta il prezzo medio
riferito al periodo indicato;
   Considerato  che  il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto
rilevato nel corso dell'anno 2007 mediamente e' pari ad euro 6.000,00
all'ettaro  e che pertanto il corrispettivo da versare per l'acquisto
del diritto dalla riserva e' pari a 9.000,00 euro/ettaro;
   Considerato  che  la Commissione dell'Unione europea ha deliberato
di  stabilire  quale  termine  ultimo  per  la regolarizzazione delle
superfici   vitate   impiantate   in  violazione  delle  disposizioni
comunitarie la data del 31 dicembre 2007;
   Ritenuto   di   sostituire   la   precedente  disciplina  relativa
all'individuazione  dei  criteri,  delle  modalita',  del  prezzo  di
cessione  per  l'assegnazione  dei  diritti  derivanti  dalla riserva
regionale,  approvata  con  decreto  del  Presidente  della Regione 4
dicembre 2002, n. 0375/Pres;
   Visto  il  decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.,    concernente    il    regolamento   di   organizzazione
dell'Amministrazione  regionale  e  degli Enti regionali e successive
modifiche ed integrazioni;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 2068 dd. 31
agosto 2007;
                              Decreta:
   1. E' approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione
dei   criteri,   delle   modalita'  e  del  prezzo  di  cessione  per
l'assegnazione  dei  diritti  derivanti  dalla riserva regionale», ai
sensi  dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale
5  dicembre  2000,  n. 0438/Pres., degli articoli 14 e 16 del decreto
del  Presidente  della  Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. e degli
articoli  102  e  103 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY