(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007) IL PRESIDENTE Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva; Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle Regioni e Province autonome il compito di stabilire le relative modalita' e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata sul BUR. n. 39 del 26 settembre 2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. con il quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo; Visto in particolare l'art. 13, comma 4, del succitato decreto che pone in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura il compito di assegnare ai conduttori i diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale; Visto altresi' il decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres. relativo all'approvazione del «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale», emanato ai sensi dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 0438/Pres./2000. Considerato che al succitato decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres non e' stata data attuazione in quanto l'art. 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2002,) prevedeva che tutti i vigneti impiantati abusivamente anteriormente al 1 settembre 1993, dovessero essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati; Considerato, inoltre, che l'art. 64 della legge n. 448/2001 e' stato successivamente definito incostituzionale a seguito della Sentenza della Corte del 18 dicembre 2003 n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2004, n. 3 - Prima serie speciale; Visto infine il decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., che ha abrogato il precedente decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e che ha approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, e in particolare gli articoli 14 (Riserva regionale) e 16 (Impianto o reimpianto irregolare di vigneto); Ritenuto di procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva, e comunque fino al loro esaurimento, adottando il procedimento a graduatoria sulla base delle istanze di sanatoria pervenute all'ERSA entro il 31 dicembre 2001, alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 20 agosto 2004, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro il 31 luglio 2007, e relativamente alle istanze per le quali non sono stati depositati i relativi diritti di reimpianto regolarmente acquistati sul mercato; Considerato che, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 le competenze in materia di gestione dello schedario vitivinicolo e del potenziale viticolo erano in capo all'ERSA, che le esercitava attraverso il Servizio della vitivinicoltura; Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e le funzioni attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - ed in particolare il combinato disposto degli articoli 17, comma 6 e 18, commi 1 e 2, in merito alla titolarita' delle funzioni nella fase transitoria; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1765 dd. 2 luglio 2004, che definisce il riparto delle competenze in materia di agricoltura fra Amministrazione regionale ed Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA -ed in particolare attribuisce alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, Servizio produzioni agricole le funzioni relative alla gestione del potenziale e dello schedario viticolo regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventano del potenziale produttivo del settore viticolo regionale; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2463 d.d. 8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata D.G.R. n. 2025/2000; Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, concernente «Norme in materia di risorse forestali», e in particolare gli articoli 102 e 103 che, rispettivamente, riaprono i termini per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti dal 2 giugno 2007 al 31 luglio 2007, e stabiliscono criteri e modalita' per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998; Atteso che in regione la superficie per la quale e' stata presentata istanza di sanatoria in deroga per vigneti abusivamente impiantati, relativamente alle richieste di deroga presentate negli anni 2000/2001 e 2004, ammonta a complessivi ettari 153.53.19; Considerato che sussistono oggettive difficolta' da parte dei conduttori di superfici vitate di acquistare sul libero mercato diritti di reimpianto per piccole superfici al fine di sanare le violazioni commesse e notificate con l'istanza di sanatoria in deroga e che pertanto e' opportuno che i diritti della riserva vengano utilizzati per concorrere a sanare detta tipologia di abusivismo che, tra l'altro, accomuna la maggior parte dei conduttori che hanno richiesto la deroga; Ritenuto opportuno assegnare la totalita' dei diritti presenti nella riserva ai conduttori che hanno realizzato vigneti anteriormente al 1 settembre 1998 in violazione degli articoli 6-7-8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 alle condizioni stabilite dall'art. 11, comma 3, del citato decreto n. 0438/ Pres./2000 e dell'articolo 16, comma 4 del citato decreto n. 0198/Pres./2004; Ritenuto, inoltre, di istruire la graduatoria concedendo in via prioritaria l'acquisto dei citati diritti della riserva regionale ai conduttori che hanno presentato istanza di sanatoria in deroga per aver compiuto le violazioni di minor entita' in termini di superficie abusivamente realizzata, e di prevedere che la richiesta di assegnazione possa avere luogo versando un corrispettivo pari al uso del prezzo di mercato; Considerate le oscillazioni subite dal valore dei diritti di reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000 al 2007, e ritenuto di prendere in considerazione il valore di mercato attuale, in quanto lo stesso rappresenta il prezzo medio riferito al periodo indicato; Considerato che il prezzo di mercato di un diritto di reimpianto rilevato nel corso dell'anno 2007 mediamente e' pari ad euro 6.000,00 all'ettaro e che pertanto il corrispettivo da versare per l'acquisto del diritto dalla riserva e' pari a 9.000,00 euro/ettaro; Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha deliberato di stabilire quale termine ultimo per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate in violazione delle disposizioni comunitarie la data del 31 dicembre 2007; Ritenuto di sostituire la precedente disciplina relativa all'individuazione dei criteri, delle modalita', del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale, approvata con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2002, n. 0375/Pres; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2068 dd. 31 agosto 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale», ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., degli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres. e degli articoli 102 e 103 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY