(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
            Regione Piemonte n. 45 dell'8 novembre 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
   Vista  la  legge  16  luglio  1997, n. 228 e seguenti modifiche ed
integrazioni;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000;
   Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
   Visto l'art. 23-quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
   Visti  i  regolamenti  regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno
2001, n. 8/R e 12 marzo 2007, n. 3/R;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale n. 17/7336 del 5
novembre 2007
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R

   1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale
12  marzo  2007, n. 3/R, e' sostituita dalla seguente: «b) la domanda
di  integrazione,  ai fini della concessione del nuovo finanziamento,
puo'  essere  presentata  anche ad una banca diversa da quella che ha
concesso  l'originario  finanziamento,  nel rispetto delle condizioni
previste  dall'art.  4-quinquies  della legge 16 luglio 1997, n. 228,
dal  decreto  del  Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati
regolamenti  regionali.  Il  nuovo  finanziamento  e' assistito dalla
garanzia  prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995,
n. 35; ».
   2.  La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 regolamento regionale 12
marzo 2007, n. 3/R, e' sostituita dalla seguente:
   «e)   in   ogni   caso   l'integrazione  ammessa  ha  per  oggetto
esclusivamente   la   lievitazione  delle  voci  di  costo  contenute
nell'originario  piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi
nuova voce di costo non prevista in precedenza.».