(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell'8 novembre 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e seguenti modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000; Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visto l'art. 23-quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51; Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R e 12 marzo 2007, n. 3/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17/7336 del 5 novembre 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, e' sostituita dalla seguente: «b) la domanda di integrazione, ai fini della concessione del nuovo finanziamento, puo' essere presentata anche ad una banca diversa da quella che ha concesso l'originario finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, dal decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati regolamenti regionali. Il nuovo finanziamento e' assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35; ». 2. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, e' sostituita dalla seguente: «e) in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.».