(Pubblicata nel supll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                     n. 45 del 9 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione  Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello
Statuto, persegue la finalita' di:
   a)  indirizzare  e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso
obbiettivi di progresso civile e democratico;
   b)  promuovere  e  tutelare il diritto alla salute delle persone e
della  comunita'  e  organizzare  gli  strumenti  piu'  efficaci  per
tutelare la salute;
   c) tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i
diversamente  abili  e  adoperarsi  per  una  loro esistenza libera e
dignitosa.