(Pubblicata nel supll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 9 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalita' di: a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso obbiettivi di progresso civile e democratico; b) promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunita' e organizzare gli strumenti piu' efficaci per tutelare la salute; c) tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.