(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 37 dell'11 settembre 2007

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia  emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
   Vista  la  legge  provinciale  30  novembre  1992,  n. 23, recante
«Principi   per   la   democratizzazione,  la  semplificazione  e  la
partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo»,  ed  in  particolare  gli
articoli 32 e 32-bis;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1364 di data 29
giugno  2007,  con la quale e' stato approvato il «Regolamento per la
disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  Il  presente  regolamento disciplina le modalita' di esercizio
del  diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo VI
della   legge  provinciale  30  novembre  1992,  n.  23,  di  seguito
denominata  legge  provinciale, e individua le categorie di documenti
sottratti all'accesso di cui all'art. 32-bis, comma 2, della medesima
legge.