(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 42 del 16 ottobre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 17 1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale), e' inserito il seguente: «1-bis. Il fondo per speciali programmi di investimento non puo' essere utilizzato per il finanziamento degli interventi afferenti al settore del servizio idrico integrato, salvo che si tratti di. interventi complementari, ma non prevalenti, rispetto all'opera o all'infrastruttura da realizzare.». 2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 48/1995, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni programma triennale, ciascun ente locale puo' formulare una sola richiesta riferita ad un solo intervento.».