(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del
                          31 ottobre 2007)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto  l'art.  121  della  Costituzione  (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000; n. 61;
Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 33/7261, del 29
ottobre 2007
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il  presente  regolamento, in attuazione della legge regionale 29
dicembre  2000,  n.  61  (Disposizioni  per  la  prima attuazione del
decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, in materia di tutela
delle  acque)  e  del  Piano di tutela delle acque, disciplina: a) le
attivita'  di  utilizzazione  agronomica degli effluenti zootecnici e
delle  acque  reflue  provenienti dalle aziende agricole e da piccole
aziende  agroalimentari  nelle zone non designate come vulnerabili da
nitrati di origine agricola;
b)  il  programma  d'azione per le zone designate come vulnerabili da
nitrati di origine agricola.
2.  Resta  fermo  quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria,
dalle  norme  urbanistiche  e  dalle disposizioni concernenti le aree
sensibili,  le  aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano    nonche'    la   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
dell'inquinamento.
3.   Resta  fermo  quanto  previsto  in  materia  di  stallatico  dal
regolamento  (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano.
4.  Fatta  eccezione  per  i  divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14,
nelle  zone  non  vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente
regolamento  concernenti  l'utilizzazione  agronomica degli effluenti
zootecnici  non  si  applicano  agli  allevamenti  che  producono  un
quantitativo  di  azoto  al campo per anno inferiore o uguale a 1.000
chilogrammi.