(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2007) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000; n. 61; Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33/7261, del 29 ottobre 2007 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina: a) le attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola; b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola. 2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonche' la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. 4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.