(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori; Visto regolamento (CE) 1973/2004 del consiglio del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materia prima; Visto il regolamento (CE) 660/2006 della commissione del 27 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) 1973/2004 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio, per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime; Considerato che gli agricoltori che intendano avvalersi della facolta' di utilizzare le superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico ai sensi degli articoli 55 e 88 del regolamento (CE) 1782/2003, sono soggetti alla stipula di apposito contratto con l'industria di trasformazione o con il collettore ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004, per il conferimento di un quantitativo minimo di materie prime da utilizzare per la fabbricazione di uno o piu' prodotti energetici; Richiamate le circolari dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura n. 231 del 5 aprile 2007, nn. 331 e 332 del 11 maggio 2007; Atteso che in attuazione della citata normativa comunitaria, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, nelle circolari surrichiamate ha specificato che, qualora gli agricoltori ottengano una produzione inferiore al valore contrattuale, in seguito a circostanze eccezionali, sono tenuti a dichiarare la variazione della produzione, allegando apposita documentazione giustificativa delle minori rese, rilasciata dalle autorita' competenti per materia ovvero mediante perizia asseverata; Considerato che agli atti degli ispettorati della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna pervengono delle istanze di agricoltori per il rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese, in ordine alla cui trattazione non sussistono specifiche disposizioni regolamentari regionali; Richiamato il decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e l'allegato A alla deliberazione giuntale del 15 giugno 2006, n. 1348 come da ultimo modificato dalla deliberazione giuntale 5 luglio 2007, n. 1640, in particolare l'art. 83, in ordine alle attribuzioni degli ispettorati provinciali agricoltura, per lo svolgimento delle attivita' inerenti il settore agricolo nell'ambito territoriale di riferimento; Ritenuto necessario disciplinare con apposito regolamento le modalita' di rilascio da parte dei competenti ispettorati provinciali agricoltura della documentazione giustificativa delle minori rese richiesta dagli agricoltori ai sensi della citata normativa comunitaria, al fine di consentire una trattazione omogenea delle pratiche; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2453 del 12 ottobre 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento recante le modalita' di rilascio della documentazione giustificativa delle minori rese delle produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana e animale e a scopo energetico in applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 e del regolamento (CE) 1973/2004», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY