(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto  il  regolamento  (CE) 1782/2003 del consiglio del 29 settembre
2003  che  stabilisce  norme  comuni  relative  ai regimi di sostegno
diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto  regolamento  (CE) 1973/2004 del consiglio del 29 ottobre 2004,
recante  modalita'  di  applicazione del regolamento CE 1782/2003 per
quanto  riguarda  i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis e
l'uso  di  superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere
materia prima;
Visto  il  regolamento  (CE) 660/2006 della commissione del 27 aprile
2006, che modifica il regolamento (CE) 1973/2004 recante modalita' di
applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio, per quanto
riguarda  i  regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto
regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo
di ottenere materie prime;
Considerato   che  gli  agricoltori  che  intendano  avvalersi  della
facolta'  di  utilizzare  le superfici ritirate dalla produzione allo
scopo di ottenere materie prime non destinate all'alimentazione umana
e  animale  e  a scopo energetico ai sensi degli articoli 55 e 88 del
regolamento  (CE)  1782/2003,  sono soggetti alla stipula di apposito
contratto  con  l'industria  di trasformazione o con il collettore ai
sensi  del  Regolamento  (CE)  1973/2004,  per  il conferimento di un
quantitativo   minimo   di   materie   prime  da  utilizzare  per  la
fabbricazione di uno o piu' prodotti energetici;
Richiamate le circolari dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura
n. 231 del 5 aprile 2007, nn. 331 e 332 del 11 maggio 2007;
Atteso   che   in  attuazione  della  citata  normativa  comunitaria,
l'agenzia   per   le   erogazioni  in  agricoltura,  nelle  circolari
surrichiamate  ha  specificato che, qualora gli agricoltori ottengano
una  produzione  inferiore  al  valore  contrattuale,  in  seguito  a
circostanze eccezionali, sono tenuti a dichiarare la variazione della
produzione,  allegando  apposita  documentazione giustificativa delle
minori rese, rilasciata dalle autorita' competenti per materia ovvero
mediante perizia asseverata;
Considerato  che agli atti degli ispettorati della direzione centrale
risorse  agricole,  naturali,  forestali  e montagna pervengono delle
istanze   di   agricoltori   per  il  rilascio  della  documentazione
giustificativa  delle minori rese, in ordine alla cui trattazione non
sussistono specifiche disposizioni regolamentari regionali;
Richiamato  il  decreto  del  Presidente  della Regione del 27 agosto
2004,  n.  0277/Pres.  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,
recante   il   regolamento   di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti regionali e l'allegato A alla deliberazione
giuntale  del 15 giugno 2006, n. 1348 come da ultimo modificato dalla
deliberazione  giuntale 5 luglio 2007, n. 1640, in particolare l'art.
83,   in  ordine  alle  attribuzioni  degli  ispettorati  provinciali
agricoltura,  per  lo svolgimento delle attivita' inerenti il settore
agricolo nell'ambito territoriale di riferimento;
Ritenuto   necessario   disciplinare   con  apposito  regolamento  le
modalita' di rilascio da parte dei competenti ispettorati provinciali
agricoltura  della  documentazione  giustificativa  delle minori rese
richiesta   dagli   agricoltori   ai  sensi  della  citata  normativa
comunitaria,  al  fine  di  consentire una trattazione omogenea delle
pratiche;
Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 2453 del 12
ottobre 2007;
                              Decreta:
1.  E'  approvato  il  «Regolamento  recante le modalita' di rilascio
della   documentazione   giustificativa   delle   minori  rese  delle
produzioni ottenute su superfici ritirate dalla produzione allo scopo
di  ottenere  materie  prime  non destinate all'alimentazione umana e
animale  e  a  scopo  energetico in applicazione del regolamento (CE)
1782/2003  e  del  regolamento (CE) 1973/2004», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY