(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancia pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»; Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale n. 2/2007, i quali stabiliscono: «34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (contributi per favorire lo sviluppo di attivita' economiche nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'art. 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'amministrazione regionale e' autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). 35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.»; Visto il decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32 dell'8 agosto 2007, con il quale e' stato emanato il «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35. della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»; Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente regionale n. 0226/2007, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 4 al fine di adeguarlo essenzialmente ai nuovi obblighi comunitari e internazionali che hanno sancito l'abrogazione dell'art. 2450 del codice civile nonche' di riconsiderare il vincolo di devoluzione del patrimonio di vigilanza residuo in caso di scioglimento o cessazione dei consorzi; Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 1, 2 e 4 del menzionato regolamento mediante l'emanazione dell'allegato «Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia"», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.»; Visto lo statuto speciale della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 2007 n. 2501; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia fidi della regione Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY