(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la
formazione  del bilancia pluriennale e annuale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007)»;
Visto in particolare l'art. 7, commi 34 e 35 della legge regionale n.
2/2007, i quali stabiliscono:
«34.   Nell'ambito   degli  interventi  previsti  dalle  disposizioni
dell'art.  1  della  legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (contributi
per  la  costituzione  di  un  «fondo  rischi»  a favore dei consorzi
provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione),
e  successive  modifiche,  dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio
1973,  n.  32  (contributi  per  favorire  lo  sviluppo  di attivita'
economiche  nella regione), e successive modifiche, dell'art. 6 della
legge  regionale  8  aprile  1997,  n. 10 (legge finanziaria 1997), e
successive  modifiche,  dell'art.  59 della legge regionale 22 aprile
2002,  n.  12  (disciplina  organica  dell'artigianato), e successive
modifiche,  l'amministrazione  regionale e' autorizzata a riformare i
criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di
favorire  la  convergenza  degli organismi operanti agli obiettivi di
Basilea  2,  in particolare mediante processi di aggregazione su base
territoriale  o  settoriale,  anche  tenuto  conto di quanto disposto
dall'art.  6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005,
n.  15 (assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per
gli  anni  2005-2007  ai  sensi dell'art. 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7).
35.  Con  regolamento  di  esecuzione  sono  stabiliti i criteri e le
modalita' di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al
comma 34.»;
Visto  il  decreto  del  Presidente  della Regione 25 luglio 2007, n.
0226/Pres.,  pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32
dell'8 agosto 2007, con il quale e' stato emanato il «Regolamento per
l'assegnazione  delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma
35. della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia
fidi della regione Friuli-Venezia Giulia»;
Ritenuto necessario modificare il regolamento emanato con decreto del
Presidente  regionale  n. 0226/2007, con particolare riferimento agli
articoli  1,  2  e  4  al  fine  di adeguarlo essenzialmente ai nuovi
obblighi  comunitari e internazionali che hanno sancito l'abrogazione
dell'art.  2450 del codice civile nonche' di riconsiderare il vincolo
di  devoluzione  del  patrimonio  di  vigilanza  residuo  in  caso di
scioglimento o cessazione dei consorzi;
Ritenuto  pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 1,
2  e 4 del menzionato regolamento mediante l'emanazione dell'allegato
«Modifiche  ed  integrazioni al "Regolamento per l'assegnazione delle
risorse  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 35, della legge
regionale  n.  1/2007  a  favore  dei consorzi di garanzia fidi della
regione  Friuli-Venezia  Giulia"», emanato con decreto del Presidente
della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.»;
Visto lo statuto speciale della Regione;
Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 19 ottobre 2007 n.
2501;
                              Decreta:
1.  Sono  approvate  le modifiche ed integrazioni al «Regolamento per
l'assegnazione  delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 7, comma
35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei consorzi di garanzia
fidi  della  regione  Friuli-Venezia Giulia», emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  25  luglio 2007, n. 0226/Pres., nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a regolamento della
Regione.
3.  Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY