(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"», come modificata e integrata dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle leggi regionali spicceremo 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo»; Visti in particolare gli articoli da 87 a 91 della citata legge regionale n. 29/2005, che promuovono gli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei locali storici individuati dall'amministrazione regionale sulla base di un apposito censimento, svolto a cura dei comuni della regione in collaborazione con le associazioni per la tutela dei locali storici nonche' gli istituti aventi la finalita' della tutela del patrimonio culturale; Considerato che sono state approvate con deliberazione giuntale n. 1798 di data 28 luglio 2006 la scheda-tipo e le linee-guida di censimento e che, successivamente, ha preso avvio il primo censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale; Ravvisato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 7/2007 i comuni hanno provveduto a deliberare il proprio censimento entro il termine del 30 settembre 2007, mentre ad oggi e' data facolta' ai privati, proprietari dei locali o associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici, di operare nei confronti dei comuni la segnalazione di cui all'art. 87, comma 8, della legge regionale n. 29/2005; Visto altresi' il combinato disposto degli articoli 88 e 89 della medesima legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale, la Regione, sulla base di un proprio regolamento, e' autorizzata a sostenere gli interventi di tutela e valorizzazione con un contributo sino al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto nel limite del regime di aiuto «de minimis» come definito dalla normativa comunitaria; Atteso che i comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma 1, della precitata normativa, possono concedere all'atto del rilascio dell'autorizzazione dei predetti interventi un contributo fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei locali storici o dagli aventi diritto, dandone informazione alla Regione; Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 34, comma 2, lettera b); Vista la deliberazione giuntale n. 2503 di data 19 ottobre 2007 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")», al fine dell'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali; Atteso che il parere e' stato richiesto in via d'urgenza al fine di consentire l'impegno dei fondi entro il corrente anno ed e' stato espresso positivamente all'unanimita' in data 24 ottobre 2007, come risulta dall'estratto del processo verbale di cui al protocollo n. 25652/PROD./COMM. del 25 ottobre 2007; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2590 di data 26 ottobre 2007 con la quale si e' proceduto all'approvazione definitiva del regolamento citato di cui all'art. 89, comma 2, della piu' volte citata legge regionale n. 29/2005; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY