(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 45 del 7 novembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
Vista  la  legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante «Normativa
organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n.
2  "Disciplina  organica  del  turismo"», come modificata e integrata
dalla  legge  regionale 12 aprile 2007, n. 7, recante «Modifiche alle
leggi  regionali  spicceremo 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in
materia di commercio e turismo»;
Visti  in  particolare  gli  articoli  da  87 a 91 della citata legge
regionale  n.  29/2005,  che  promuovono  gli  interventi  di tutela,
salvaguardia   e   valorizzazione   dei  locali  storici  individuati
dall'amministrazione  regionale sulla base di un apposito censimento,
svolto  a  cura  dei  comuni  della  regione in collaborazione con le
associazioni  per  la  tutela dei locali storici nonche' gli istituti
aventi la finalita' della tutela del patrimonio culturale;
Considerato  che  sono  state approvate con deliberazione giuntale n.
1798  di  data  28  luglio  2006  la  scheda-tipo e le linee-guida di
censimento e che, successivamente, ha preso avvio il primo censimento
degli  esercizi  pubblici  e  commerciali con almeno sessanta anni di
vita   che  abbiano  valore  storico,  artistico,  ambientale  o  che
costituiscano   testimonianza   storica,   culturale  e  tradizionale
presenti sul territorio regionale;
Ravvisato  che,  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 16, comma 2,
della   legge  regionale  n.  7/2007  i  comuni  hanno  provveduto  a
deliberare  il  proprio  censimento entro il termine del 30 settembre
2007,  mentre  ad  oggi  e' data facolta' ai privati, proprietari dei
locali  o  associazioni  culturali interessate alla tutela dei locali
storici,  di  operare nei confronti dei comuni la segnalazione di cui
all'art. 87, comma 8, della legge regionale n. 29/2005;
Visto  altresi'  il  combinato  disposto degli articoli 88 e 89 della
medesima  legge regionale n. 29/2005, ai sensi del quale, la Regione,
sulla  base di un proprio regolamento, e' autorizzata a sostenere gli
interventi  di  tutela  e valorizzazione con un contributo sino al 30
per  cento  della  spesa effettivamente sostenuta dai proprietari dei
locali  storici o dagli aventi diritto nel limite del regime di aiuto
«de minimis» come definito dalla normativa comunitaria;
Atteso  che i comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 89, comma
1, della precitata normativa, possono concedere all'atto del rilascio
dell'autorizzazione  dei predetti interventi un contributo fino ad un
massimo  del  50  per  cento della spesa effettivamente sostenuta dai
proprietari  dei  locali  storici  o  dagli  aventi  diritto, dandone
informazione alla Regione;
Vista  la  legge  regionale  9  gennaio  2006, n. 1 (principi e norme
fondamentali  del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia
Giulia),  con  particolare  riferimento all'art. 34, comma 2, lettera
b);
Vista  la  deliberazione giuntale n. 2503 di data 19 ottobre 2007 con
la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare il «Regolamento
concernente  criteri  e  modalita'  per  la concessione di contributi
destinati  agli  interventi  di  tutela  e  valorizzazione dei locali
storici,  ai  sensi  dell'art.  89,  comma 2, della legge regionale 5
dicembre  2005,  n.  29  (normativa  organica in materia di attivita'
commerciali  e  di  somministrazione  di alimenti e bevande. Modifica
alla  legge  regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del
turismo")»,  al fine dell'acquisizione del parere del consiglio delle
autonomie locali;
Atteso  che  il parere e' stato richiesto in via d'urgenza al fine di
consentire  l'impegno  dei  fondi  entro il corrente anno ed e' stato
espresso  positivamente  all'unanimita' in data 24 ottobre 2007, come
risulta  dall'estratto  del  processo verbale di cui al protocollo n.
25652/PROD./COMM. del 25 ottobre 2007;
Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2590 di data 26
ottobre 2007 con la quale si e' proceduto all'approvazione definitiva
del  regolamento citato di cui all'art. 89, comma 2, della piu' volte
citata legge regionale n. 29/2005;
Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico
delle  norme  in  materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
                              Decreta:
1.  E'  approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi destinati agli interventi di tutela e
valorizzazione  dei  locali  storici, ai sensi dell'art. 89, comma 2,
della  legge  regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in
materia  di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande.  Modifica  alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
"Disciplina  organica  del turismo")», nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
3.  Il  presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                                ILLY