(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 67 del
                          30 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  della  lettera  e) del comma 1 dell'art. 21 della legge
regionale  8  novembre 2006, n. 34 come modificato dall'art. 16 della
               legge regionale 23 agosto 2007, n. 33.

   1.  La lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 8
novembre   2006,   n.   34   (Disciplina   della   raccolta  e  della
commercializzazione  dei  funghi  epigei  spontanei  in Abruzzo) come
modificato  dall'art. 16 della legge regionale 23 agosto 2007, n. 33:
(Modifiche  alla  legge  regionale  8  novembre  2006, n. 34 recante:
Disciplina  della  raccolta  e  della  commercializzazione dei funghi
epigei spontanei in Abruzzo) e' cosi' sostituita:
   «e) da e 50,00 a e 100,00 per la violazione delle limitazioni alla
raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.».