(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del 31 agosto 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. 1. Al comma 28 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole «Dipartimento regionale lavori pubblici» con le parole «Ufficio speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici». 2. All'art. 7-ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. L'ufficio costituisce struttura intermedia dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed e' articolato in servizi.»; b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente: «12-bis. Con provvedimento dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare. c) al comma 15, primo periodo, dopo le parole «due anni» sono aggiunte le parole «ed in caso di prima nomina detto termine puo' essere prorogato di ulteriori anni due.»; d) al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole «della commissione» sono aggiunte le parole «, fatto salvo quanto disposto al primo periodo,»; e) al comma 16 dopo le parole «amministrazioni di provenienza» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai componenti le commissioni, dipendenti dell'amministrazione regionale, a decorrere dall'anno 2008, in luogo dell'indennita' annua lorda e' corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'art. 36, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'art. 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivo equivalente all'indennita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione». 3. Il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. li della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «17. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 4. Dopo il comma 17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «17-bis. Per le opere degli enti ecclesiastici, il responsabile unico del procedimento e' nominato tra i dipendenti degli enti ecclesiastici stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.». 5. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole «rubrica ispettorato tecnico lavori pubblici» sono sostituite con le parole «rubrica dipartimento regionale dei lavori pubblici». 6. Il comma 1-bis dell'art. 18 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, e' cosi' sostituito: «1-bis. Nell'importo dei progetti relativi ad opere marittime e portuali e ad interventi sugli immobili demaniali in uso o di proprieta' regionale, finanziati dalla Regione, redatti dagli organismi ed uffici di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, e' previsto, tra le somme a disposizione dell'amministrazione: a) l'aliquota fino all'1 per cento sull'importo dei lavori a base d'asta che viene utilizzata per indennita' di missione e di viaggio, per rilievi ed attrezzature, per spese di funzionamento e di gestione ivi comprese le spese postali, telefoniche, telegrafiche e per la riproduzione di elaborati progettuali. Qualora gli interventi progettuali siano localizzati nelle isole minori, la predetta aliquota puo' essere maggiorata fino al 100 per cento; b) l'importo delle prestazioni di lavoro straordinario del personale addetto all'assistenza in cantiere; c) l'importo delle attrezzature per l'attivita' del responsabile del procedimento». 7. L'art. 18-ter della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 18-ter (Aggiornamento dei prezzi). - 1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessita' di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione della gara per tutti quei progetti la cui approvazione in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7-bis, sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario. 2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento motivato dall'assenza di significative variazioni economiche e senza necessita' di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. 3. L'aggiornamento viene effettuato stilla base del prezzario regionale vigente.». 8. Al comma 12-bis dell'art. 19 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 1, comma 12, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole dell'ultimo periodo «per quattro mesi» sono sostituite con le parole «per tre mesi». 9. Il comma 1 dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto e' effettuata di norma con il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello posto a base di gara e' determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta. 10. Al comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, le parole da «Relativamente ai soli appalti...» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le modalita' di cui ai commi 1-bis 1 e 1-bis 2 Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale arrotondata alla unita' superiore qualora la quinta cifre decimale sia pari o superiore a cinque». 11. Dopo il comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni aggiungere i seguenti: «1-bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da li a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non e' esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. 1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1-bis 1: se il numero sorteggiato e' compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che piu' si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1-bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione e' quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara. 1-bis 3. Ove si sia in presenza di piu' aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati piu' aggiudicatari con offerte uguali. 1-bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di piu' offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1-bis 1, non puo' essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara. 1-bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'art. 7-ter, la sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di cui all'art. 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, e' integrata con un dirigente dei servizi dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso ispettorato. Per la predetta attivita', con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico, sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 1-bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, puo' essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte anomale, prevista dall'art. 9 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/2005». 12. Sono fatti salvi i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.