(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 40 del
                           31 agosto 2007)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Modifiche  ed  integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotta  dalla  legge  regionale  2 agosto 2002, n. 7 e successive
                     modifiche ed integrazioni.


   1.  Al  comma 28 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come introdotto dall'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7
e   successive   modifiche   e  integrazioni,  sostituire  le  parole
«Dipartimento  regionale  lavori  pubblici»  con  le  parole «Ufficio
speciale osservatorio regionale dei lavori pubblici».
   2.  All'art.  7-ter  della  legge  n.  109/1994,  come  introdotto
dall'art.  5 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 e' cosi' sostituito:
    «3.  L'ufficio  costituisce struttura intermedia dell'ispettorato
tecnico   dell'assessorato   regionale  dei  lavori  pubblici  ed  e'
articolato in servizi.»;
    b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
    «12-bis.     Con     provvedimento     dell'ispettore    generale
dell'ispettorato   tecnico   dell'assessorato  regionale  dei  lavori
pubblici   sono   nominati   i  dirigenti  preposti  alle  segreterie
tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
    c)  al  comma  15,  primo periodo, dopo le parole «due anni» sono
aggiunte  le  parole  «ed  in caso di prima nomina detto termine puo'
essere prorogato di ulteriori anni due.»;
    d)   al   comma   15,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  «della
commissione»  sono  aggiunte le parole «, fatto salvo quanto disposto
al primo periodo,»;
    e) al comma 16 dopo le parole «amministrazioni di provenienza» e'
aggiunto   il   seguente  periodo:  «Ai  componenti  le  commissioni,
dipendenti  dell'amministrazione  regionale,  a  decorrere  dall'anno
2008,  in  luogo  dell'indennita'  annua  lorda e' corrisposto, fermo
restando  il  disposto  di cui all'art. 36, comma 1, dell'allegato al
decreto  del  Presidente  della  Regione  22  giugno  2001,  n.  10 e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  il  trattamento  economico
accessorio  di  cui  all'art.  35,  lettere  d)  ed  e)  del medesimo
allegato,  per  importo complessivo equivalente all'indennita' di cui
all'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Regione 14
gennaio  2005,  n.  1,  senza  oneri aggiuntivi a carico del bilancio
della Regione».
   3.  Il  comma  17  dell'art.  17  della  legge  n.  109/1994, come
introdotto  dall'art. li della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «17.  Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione e
direzione  lavori  superi  complessivamente la soglia di applicazione
della  direttiva  comunitaria in materia, l'affidamento diretto della
direzione  dei  lavori  al  progettista  e'  consentito  soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
   4.  Dopo  il  comma  17 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche e integrazioni, e' aggiunto il seguente:
   «17-bis.  Per  le  opere degli enti ecclesiastici, il responsabile
unico  del  procedimento  e'  nominato  tra  i  dipendenti degli enti
ecclesiastici  stessi aventi i requisiti di legge, e, solo in caso di
comprovata assenza, dagli enti locali attuatori.».
   5.  Al  comma  1  dell'art.  17-bis  della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art. 12 della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche  e  integrazioni,  le  parole  «rubrica ispettorato tecnico
lavori  pubblici» sono sostituite con le parole «rubrica dipartimento
regionale dei lavori pubblici».
   6.  Il  comma  1-bis  dell'art.  18  della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art. 12 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e
successive modifiche e integrazioni, e' cosi' sostituito:
   «1-bis.  Nell'importo  dei  progetti relativi ad opere marittime e
portuali  e  ad  interventi  sugli  immobili  demaniali  in  uso o di
proprieta'   regionale,   finanziati  dalla  Regione,  redatti  dagli
organismi  ed uffici di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), e dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti, e' previsto, tra le somme a
disposizione dell'amministrazione:
    a) l'aliquota fino all'1 per cento sull'importo dei lavori a base
d'asta  che viene utilizzata per indennita' di missione e di viaggio,
per rilievi ed attrezzature, per spese di funzionamento e di gestione
ivi  comprese  le  spese  postali, telefoniche, telegrafiche e per la
riproduzione   di   elaborati  progettuali.  Qualora  gli  interventi
progettuali   siano  localizzati  nelle  isole  minori,  la  predetta
aliquota puo' essere maggiorata fino al 100 per cento;
    b)  l'importo  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del
personale addetto all'assistenza in cantiere;
    c)  l'importo delle attrezzature per l'attivita' del responsabile
del procedimento».
   7.   L'art.  18-ter  della  legge  n.  109/1994,  come  introdotto
dall'art.  14  della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche
ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «Art. 18-ter (Aggiornamento dei prezzi). - 1. Entro tre mesi dalla
entrata  in  vigore  di  un nuovo prezzario regionale gli enti di cui
all'art.  2,  comma  2,  lettera  a),  al  fine  di evitare ritardi e
maggiori  costi  nella  esecuzione  degli appalti, possono procedere,
senza necessita' di aggiornamento dei relativi prezzi, alla indizione
della  gara  per  tutti  quei  progetti  la cui approvazione in linea
tecnica,  ai  sensi dell'art. 7-bis, sia intervenuta entro i tre mesi
precedenti l'entrata in vigore del prezzario.
   2.  Ove  non  ricorrano  le condizioni di cui al comma 1, gli enti
medesimi,  nel  caso  in  cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario
regionale,  prima  della  indizione  della  gara  devono aggiornare i
prezzi  dei  progetti,  salvo  che  sia  espresso parere negativo del
responsabile  del procedimento motivato dall'assenza di significative
variazioni  economiche e senza necessita' di sottoporre gli stessi ad
ulteriori pareri o approvazioni.
   3.  L'aggiornamento  viene  effettuato  stilla  base del prezzario
regionale vigente.».
   8.  Al  comma  12-bis  dell'art.  19 della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art.  1, comma 12, della legge regionale 29 novembre
2005,  n.  16,  le parole dell'ultimo periodo «per quattro mesi» sono
sostituite con le parole «per tre mesi».
   9.  Il  comma  1  dell'art.  21  della  legge  n.  109/1994,  come
introdotto  dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «1.  L'aggiudicazione  degli  appalti mediante pubblico incanto e'
effettuata di norma con il criterio del prezzo piu' basso inferiore a
quello   posto  a  base  di  gara  o  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa.  Il criterio del prezzo piu' basso
inferiore  a  quello posto a base di gara e' determinato, per tutti i
contratti,  sia  a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante
offerta  espressa  in  cifra  percentuale  di  ribasso,  con  4 cifre
decimali,  sull'importo  complessivo  a  base  d'asta,  da  applicare
uniformemente  a  tutto  l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si
tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.
   10.  Al  comma  1-bis  dell'art.  21 della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche  e  integrazioni,  le  parole  da  «Relativamente  ai  soli
appalti...»  alla  fine  del  comma  sono  sostituite dalle seguenti:
«Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore
alla  soglia  comunitaria,  l'amministrazione  interessata  aggiudica
l'appalto  all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che
risulta  pari,  o  in mancanza, che piu' si avvicina per difetto alla
media  aritmetica  dei ribassi individuata con le modalita' di cui ai
commi  1-bis  1  e  1-bis  2 Le medie sono calcolate sino alla quarta
cifra  decimale  arrotondata  alla unita' superiore qualora la quinta
cifre decimale sia pari o superiore a cinque».
   11. Dopo il comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109/1994, come
introdotto  dall'art. 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive
modifiche e integrazioni aggiungere i seguenti:
   «1-bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione
delle  offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione
della  media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50
per  cento  delle  offerte  ammesse.  A  tal fine sorteggia un numero
intero  da  li a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale
relativa  al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra
50  ed  il  numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al
numero  delle  offerte  di maggior ribasso. I numeri delle offerte da
eliminare  fittiziamente,  corrispondenti  a  tali  percentuali, sono
determinati  senza  tenere  conto  di  eventuali  cifre  decimali. La
procedura  di  cui  al  presente comma non e' esercitabile qualora il
numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
   1-bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica
delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di
cui  al  comma 1-bis 1: se il numero sorteggiato e' compreso tra 11 e
24,  l'aggiudicazione  viene fatta all'offerta che risulta pari o che
piu'  si  avvicina  per  difetto alla media dei ribassi delle offerte
rimaste  in  gara  dopo  la  procedura di esclusione delle offerte di
maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui
al  comma  1-bis.  Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e
40,   l'anzidetta   media   viene  decrementata  dello  scarto  medio
aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede
alla  determinazione  dello  scarto  medio  aritmetico  e la media di
aggiudicazione e' quella risultante dalla media delle offerte rimaste
in gara.
   1-bis  3. Ove si sia in presenza di piu' aggiudicatari con offerte
uguali,  si  procede  esclusivamente  al  sorteggio  del  primo e del
secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.
Il  sorteggio  deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in
cui sono stati individuati piu' aggiudicatari con offerte uguali.
   1-bis  4.  Nel  caso  di  presentazione  alla gara di piu' offerte
aventi  identico  ribasso,  l'esclusione  fittizia  delle offerte, ai
sensi  del  comma  1-bis  1,  non  puo'  essere  superiore in termini
numerici  al  50  per cento delle offerte presentate, non rilevando a
tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e
si  collochino  a  cavallo  delle due soglie di esclusione. Stante la
natura  fittizia  dell'esclusione  del  50  per  cento  delle offerte
ammesse  per  la  formazione  della  media,  tutte le offerte ammesse
concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.
   1-bis  5.  Per  le  procedure  di  gara di competenza dell'ufficio
regionale  per  l'espletamento  di  gare  d'appalto,  di cui all'art.
7-ter,  la  sub commissione per la verifica delle offerte anomale, di
cui  all'art.  9 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Regione  14  gennaio 2005, n. 1, e' integrata con un dirigente
dei  servizi  dell'ispettorato tecnico dell'assessorato regionale dei
lavori  pubblici,  designato  dall'ispettore  generale  dello  stesso
ispettorato.  Per  la  predetta attivita', con decreto dell'assessore
regionale  per i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale
dell'ispettorato    tecnico,   sono   determinati   i   compensi   da
corrispondere  ai dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'assessorato
regionale  dei  lavori pubblici, da inserire nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
   1-bis  6.  Il responsabile unico del procedimento, di cui all'art.
7,  comma 1, puo' essere audito dalla sub commissione per la verifica
delle   offerte   anomale,  prevista  dall'art.  9  del  regolamento,
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 1/2005».
   12.  Sono fatti salvi i bandi gia' pubblicati alla data di entrata
in vigore della presente legge.