(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)

                            IL PRESIDENTE

   Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia
di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport invernali da discesa e da
fondo;
   Visto, in particolare, l'art. 7, comma 5, della legge n. 363/2003,
che  prevede  che le Regioni definiscano le modalita' e i criteri per
l'assegnazione  e l'erogazione dei contributi, in favore dei soggetti
gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate,  al  fine  di  realizzare
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  delle  aree  medesime,  da
garantire  anche  attraverso condizioni di adeguato innevamento delle
piste;
   Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante norme in
materia  di  gestione  delle aree sciabili attrezzate e pratica degli
sport sulla neve, in attuazione della legge n. 363/2003;
   Visto l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/2006, in base
al  quale  i  gestori  delle  aree  sciabili,  sentite le Federazioni
sportive   interessate,   promuovono,   attraverso  idonei  strumenti
informativi,   l'utilizzo   generalizzato   del  casco  protettivo  e
l'adozione di forme assicurative individuali adeguate;
   Visto  l'art.  5,  comma  4,  della legge regionale n. 27/2006, il
quale  dispone che per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la
camminata  con  racchette  da  neve,  i  gestori  delle aree sciabili
promuovano,  anche  con  la  stipula  di  convenzioni  con i soggetti
noleggiatori,  l'utilizzo  di  appositi  sistemi  elettronici  per il
ritrovamento  di  dispersi,  anche attraverso la messa a disposizione
gratuita dei medesimi sistemi;
   Visto  l'art.  8,  comma  1,  della legge regionale n. 27/2006, il
quale  prevede  che  la  Regione, in attuazione dell'art. 7, comma 5,
della  legge  n.  363/2003,  conceda contributi ai gestori delle aree
sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza
delle  aree  medesime,  da  garantire  anche attraverso condizioni di
adeguato innevamento delle piste, e di interventi di promozione della
sicurezza,  di  cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge regionale n.
27/2006, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni
attuative statali e regionali;
   Visto l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 27/2006, in base
al  quale  sono disciplinati con regolamento regionale i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  e l'erogazione dei contributi di cui
trattasi;
   Vista  la  legge  regionale  31  maggio  2002,  n.  14, recante la
disciplina organica dei lavori pubblici;
   Visto  il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale
attivita' produttive;
   Ritenuto  di  approvare il regolamento, al fine di dare attuazione
alla legge citata;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche,  in  materia  di  procedimento amministrativo e diritto di
accesso;
   Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  2727 del 9
novembre 2007;
   Preso  atto  che  con  decreto  del  direttore  centrale attivita'
produttive  n.  3699  del  16  novembre  2007  si  e' provveduto alla
correzione  di  mero  errore  materiale  all'art.  7 del regolamento,
rinumerando  correttamente  i  relativi commi e correggendo il rinvio
normativo interno alla disposizione;
                              Decreta:
      1  E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita'
per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi, in favore dei
gestori  delle  aree  sciabili  attrezzate,  per  la realizzazione di
interventi  per  la messa in sicurezza delle aree e per la promozione
della  sicurezza,  ai  sensi  dell'art.  8  della  legge regionale 15
dicembre  2006,  n.  27  (Norme  in  materia  di  gestione delle aree
sciabili  attrezzate  e pratica degli sport sulla neve, in attuazione
della   legge   n.   363/2003)»,   nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY