(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  regionale  9  agosto 2005, n. 18, recante «Norme
regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro»;
   Vista  la  legge  regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per
l'accoglienza   e   l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei
cittadini  stranieri  immigrati»,  ed in particolare l'art. 25, comma
5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005,
secondo  il  quale  la  Regione  provvede all'apposizione del visto e
all'approvazione   dei   progetti   formativi   relativi  ai  periodi
temporanei  di  addestramento previsti dall'art. 27, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le
modalita' stabilite con regolamento regionale;
   Visti  il  predetto  art.  27,  comma  1,  lettera  f) del decreto
legislativo n. 286/1998, nonche' l'art. 40, commi 9 e 10, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'art. 37 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18  ottobre 2004, n. 334
(Regolamento   recante  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione);
   Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali  22  marzo  2006  recante «Normativa nazionale e regionale in
materia  di  tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non
appartenenti all'Unione europea»;
   Ritenuto   di   disciplinare   le  modalita'  di  presentazione  e
apposizione  del  visto  ai  progetti  di  tirocinio  formativo  e di
orientamento  di cittadini stranieri extracomunitari, di cui all'art.
40,  comma  9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999;
   Vista  la deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 2007, n.
2593, con la quale e' stato approvato in via preliminare lo schema di
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di apposizione del visto ai
progetti  di  tirocinio  formativo  e  di  orientamento  di cittadini
stranieri  extracomunitari,  in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis,
della  legge  regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e
l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  dei cittadini stranieri
immigrati)»;
   Sentita,  ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n.
5/2005,  la competente commissione del Consiglio regionale, che nella
seduta  del  14  novembre 2007 ha esaminato il sopra citato schema di
regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
   Visto  il «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del
visto  ai  progetti  di  tirocinio  formativo  e  di  orientamento di
cittadini  stranieri  extracomunitari,  in  attuazione  dell'art. 25,
comma  5-bis,  della  legge  regionale  4 marzo 2005, n. 5 (Norme per
l'accoglienza   e   l'integrazione  sociale  delle  cittadine  e  del
cittadini  stranieri  immigrati)»,  nel  testo  allegato  al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
   Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2007,
n. 2799;
                              Decreta:
      1.  E'  approvato  il  «Regolamento concernente le modalita' di
apposizione  del  visto  ai  progetti  di  tirocinio  formativo  e di
orientamento  di  cittadini  stranieri extracomunitari, in attuazione
dell'art.  25,  comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5
(Norme  per  l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e
dei  cittadini  stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY