(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro»; Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'art. 25, comma 5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalita' stabilite con regolamento regionale; Visti il predetto art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' l'art. 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione); Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»; Ritenuto di disciplinare le modalita' di presentazione e apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999; Vista la deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 2007, n. 2593, con la quale e' stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)»; Sentita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2005, la competente commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 novembre 2007 ha esaminato il sopra citato schema di regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto il «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e del cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2799; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY