(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello statuto e dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al Consiglio regionale e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamita' naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, nonche' quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.