(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del
                          27 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio

   1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello
statuto  e  dell'art.  12,  comma  2, della legge regionale 11 aprile
2001,  n.  7  (Ordinamento  contabile  della  Regione  Piemonte),  ad
esercitare  provvisoriamente,  fino al momento dell'entrata in vigore
della  relativa  legge  e  comunque  non oltre il 29 febbraio 2008 il
bilancio  della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008, secondo
gli  stati  di  previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di
previsione  per l'esercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di
legge  n.  505  (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al
Consiglio  regionale  e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli
stanziamenti.
   2.  Non  sono  soggetti  alle  limitazioni previste al comma 1 gli
stanziamenti   relativi  alle  spese  obbligatorie,  alle  spese  per
interventi  collegati  alle  calamita'  naturali ed alle spese per la
tutela   dell'incolumita'   pubblica,   nonche'  quelli  relativi  ai
trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.