(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. P r i n c i p i 1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali e' un diritto; la presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo diritto. 2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto: a) art. 3, comma 4, in quanto predispone gli strumenti per garantire la partecipazione dei residenti e dei toscani all'estero alle scelte politiche regionali; b) art. 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise sulle politiche di gestione del territorio, contribuisce alla sostenibilita' e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico regionale; c) art. 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare buona amministrazione secondo imparzialita', trasparenza, equita'; d) articoli 58 e 59, sulla sussidiarieta' sociale, in quanto favorisce l'iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali organizzati sia nei processi partecipativi che nella valorizzazione delle competenze diffuse nella comunita' regionale; e) art. 62, sulla sussidiarieta' istituzionale, in quanto prevede per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi partecipativi per le loro politiche nonche' la possibilita' della gestione di processi partecipativi rilevanti per le politiche regionali da parte dei medesimi enti; f) art. 72, in quanto promuove la partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali. 3. La presente legge persegue altresi' gli obiettivi di: a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa; b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi; c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche; d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la societa'; e) contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico; f) contribuire alla parita' di genere; g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati; h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunita' locali e regionale; i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella societa'; j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli; k) valorizzare le esperienze partecipative in atto. 4. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di partecipazione non previste nella legge stessa ne' come limitazione della piu' ampia inclusivita' di tutti i processi partecipativi. 5. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche, a parita' di criterio di priorita', la giunta regionale privilegia quelle opere per le quali e' previsto o si e' svolto un dibattito pubblico ai sensi del capo II.