(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 1 del 3 gennaio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i

  1.  La  partecipazione  alla  elaborazione  e alla formazione delle
politiche  regionali  e  locali  e'  un  diritto;  la  presente legge
promuove  forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano
effettivo questo diritto. 2. La presente legge si pone in attuazione,
in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto:
   a)  art.  3,  comma  4,  in  quanto  predispone  gli strumenti per
garantire  la  partecipazione  dei residenti e dei toscani all'estero
alle scelte politiche regionali;
   b)  art. 4, lettera m), in quanto, promuovendo soluzioni condivise
sulle   politiche  di  gestione  del  territorio,  contribuisce  alla
sostenibilita' e alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico,
artistico e paesaggistico regionale;
   c) art. 4, lettera z), in quanto fornisce strumenti per realizzare
buona amministrazione secondo imparzialita', trasparenza, equita';
   d)  articoli  58  e  59,  sulla  sussidiarieta' sociale, in quanto
favorisce l'iniziativa autonoma degli abitanti e dei soggetti sociali
organizzati  sia  nei processi partecipativi che nella valorizzazione
delle competenze diffuse nella comunita' regionale;
   e)  art. 62, sulla sussidiarieta' istituzionale, in quanto prevede
per gli enti locali sostegni e incentivi allo svolgimento di processi
partecipativi  per  le  loro  politiche nonche' la possibilita' della
gestione   di  processi  partecipativi  rilevanti  per  le  politiche
regionali da parte dei medesimi enti;
   f)  art. 72, in quanto promuove la partecipazione all'elaborazione
delle politiche regionali.
  3. La presente legge persegue altresi' gli obiettivi di:
   a)  contribuire  a  rinnovare  la  democrazia e le sue istituzioni
integrandola   con  pratiche,  processi  e  strumenti  di  democrazia
partecipativa;
   b)   promuovere   la   partecipazione   come  forma  ordinaria  di
amministrazione  e  di  governo  della Regione in tutti i settori e a
tutti i livelli amministrativi;
   c)  rafforzare,  attraverso  la  partecipazione degli abitanti, la
capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche
pubbliche;
   d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra
le istituzioni e la societa';
   e) contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso la
diffusione  della cultura della partecipazione e la valorizzazione di
tutte le forme di impegno civico;
   f) contribuire alla parita' di genere;
   g)  favorire  l'inclusione  dei  soggetti  deboli e l'emersione di
interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
   h)  sollecitare  e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti
alle scelte e alla vita delle comunita' locali e regionale;
   i)  valorizzare  i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella
societa';
   j)   promuovere   la   diffusione   delle   migliori  pratiche  di
partecipazione e dei relativi modelli;
   k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.
  4.   Le  disposizioni  della  presente  legge  non  possono  essere
interpretate  in  senso  limitativo delle forme di partecipazione non
previste  nella  legge  stessa  ne' come limitazione della piu' ampia
inclusivita' di tutti i processi partecipativi.
  5. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche,
a  parita'  di  criterio di priorita', la giunta regionale privilegia
quelle  opere  per  le  quali e' previsto o si e' svolto un dibattito
pubblico ai sensi del capo II.