(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27
                       del 25 settembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i

   1.  La  Regione,  in  conformita'  all'art.  4, comma primo, della
Costituzione  ed  in  attuazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto,
riconosce  la  funzione  sociale  del lavoro regolare e sicuro, quale
fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale
e  per  assicurare  all'individuo  un piu' agevole raggiungimento dei
propri  obiettivi di vita e della propria personalita'. 2. La Regione
favorisce  e  promuove  la  qualita'  del  lavoro  e, nel mercato del
lavoro,  assicura  la  piu'  ampia tutela e protezione dei lavoratori
attraverso  la  rimozione  di  ogni  ostacolo  di  ordine  sociale ed
economico  e  delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio
dei  diritti  individuali  e  collettivi, ai sensi dell'art. 3, comma
secondo, della Costituzione.