(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 25 settembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. P r i n c i p i 1. La Regione, in conformita' all'art. 4, comma primo, della Costituzione ed in attuazione dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, riconosce la funzione sociale del lavoro regolare e sicuro, quale fondamentale presupposto per ridurre i fenomeni di esclusione sociale e per assicurare all'individuo un piu' agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita e della propria personalita'. 2. La Regione favorisce e promuove la qualita' del lavoro e, nel mercato del lavoro, assicura la piu' ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico e delle differenze che impediscono e limitano l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione.